TFR all’estero: dove paghi le tasse dopo l’espatrio
TFR, FIRR e indennità di fine rapporto: perché conta il momento in cui sono maturati e non quello in cui si incassano, cosa dicono le convenzioni e le risposte dell’Agenzia delle Entrate.
- Pubblicato il 21 maggio 2026
- Aggiornato il 13 ottobre 2026
- 10 minuti di lettura
TFR e indennità di fine rapporto maturati lavorando in Italia restano tassati in Italia anche se li incassi da residente all’estero. Per gli agenti la ritenuta sale al 30%; per il TFR resta la tassazione separata.
A titolo d’imposta, art. 25 DPR 600/1973
Stessa tassazione del residente
Dal prelievo, per le quote estere
Un Relocation Expert valuta con te i tempi del trasferimento e i professionisti da coinvolgere.
Prenota il colloquioMolti pensano che, una volta trasferita la residenza fiscale fuori dall’Italia, ogni somma incassata da quel momento sia tassata nel nuovo Paese. Per il TFR e le altre indennità di cessazione la regola è diversa: le convenzioni internazionali la confermano e due risposte recenti dell’Agenzia delle Entrate lo ricordano.
Se incasso il TFR dopo il trasferimento, pago meno tasse?
È una delle domande più frequenti di chi pianifica l’espatrio. Un dirigente con un TFR maturato in vent’anni di carriera che valuta la Croazia. Un agente bancario plurimandatario a cui FIRR e indennità di clientela verranno liquidati in più anni dopo la disdetta del mandato. La domanda è una sola: «se incasso il TFR, o le indennità di agenzia, dopo essermi trasferito, pago meno tasse?»
La risposta breve è: quasi mai. La tassazione di queste somme non dipende dal momento in cui si incassano, ma dal momento, e dal Paese, in cui sono maturate. Trattandosi di redditi differiti per natura, la distinzione pesa molto.
TFR, FIRR e indennità di clientela: di cosa stiamo parlando
Quando un rapporto di lavoro o di agenzia si chiude, spettano somme che riconoscono un’attività svolta negli anni precedenti. Per il dipendente la voce principale è il TFR, accantonato dal datore di lavoro e liquidato alla cessazione, soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR). Per l’agente di commercio il sistema è più articolato (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità sostitutiva del preavviso), ma la logica è simile: tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. d, TUIR) e ritenuta d’acconto del 20% per l’agente persona fisica residente (art. 25 DPR 600/1973).
Tutte queste voci sono redditi differiti: si maturano lungo gli anni e si percepiscono in un’unica soluzione, o in poche tranche, alla chiusura del rapporto. È questa natura, più della categoria di reddito, a determinare le regole quando entra in gioco un trasferimento all’estero.
Dove si considera prodotto il reddito?
Il punto di partenza è l’art. 23 del TUIR, che individua quali redditi si considerano prodotti in Italia per i non residenti: tra gli altri, i redditi di lavoro dipendente prestato in Italia e le indennità di fine rapporto corrisposte da soggetti residenti. Per il non residente l’Italia tassa solo questi redditi, ma li tassa. La riforma della residenza fiscale in vigore dal 2024 ha ridefinito i criteri di residenza senza modificare questo principio di territorialità.
Una somma erogata da un soggetto residente in Italia per un’attività svolta in Italia è, per definizione, un reddito prodotto in Italia. Il fatto che arrivi dopo il trasferimento non ne sposta la fonte. Cambia, semmai, il modo del prelievo, e qui le indennità si dividono in due famiglie.
- Indennità di fine rapporto degli agenti (FIRR, suppletiva di clientela, meritocratica, sostitutiva del preavviso), qualificate come reddito di lavoro autonomo: per il non residente la ritenuta passa dal 20% d’acconto al 30% a titolo d’imposta (art. 25 DPR 600/1973). È una trattenuta definitiva.
- TFR del lavoratore dipendente: non cambia regime. Si applica la tassazione separata degli artt. 17 e 19 TUIR, con la ritenuta del sostituto prevista dall’art. 23, c. 2, lett. d, DPR 600/1973 secondo l’aliquota media del reddito di riferimento, e successiva riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. È la stessa modalità del residente, salva la gestione delle quote riferibili a periodi di lavoro svolti davvero all’estero.
- Per il sostituto d’imposta italiano, la residenza estera del percipiente non fa venir meno l’obbligo di ritenuta.
- Per gli agenti la trattenuta passa dal 20% d’acconto al 30% a titolo d’imposta; per il TFR dei dipendenti la tassazione separata continua come per i residenti.
- Per le quote riferite a periodi di lavoro svolti all’estero si può chiedere il rimborso o il trattamento previsto dalla convenzione.
Cosa fanno davvero le convenzioni contro le doppie imposizioni?
La domanda istintiva è: «le convenzioni contro le doppie imposizioni non servono proprio a evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte?» Sì, ma con una logica spesso fraintesa. Le convenzioni firmate dall’Italia seguono il modello OCSE: non eliminano la tassazione, la ripartiscono tra i due Stati, qualificando prima il reddito e poi attribuendo il diritto di tassarlo.
Per il TFR le convenzioni rinviano, di norma, al luogo in cui è stata svolta l’attività: lo Stato in cui si è lavorato conserva il diritto di tassare le somme che ne derivano, anche se pagate a un non residente. L’Accordo Italia-Croazia del 1999 (ratificato con L. 75/2009) va oltre e lo dice espressamente: l’art. 18, paragrafo 3, rende le indennità di fine rapporto imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Le pensioni private, tema vicino ma diverso, seguono invece l’art. 18 del Modello OCSE e sono di norma tassate nel Paese di residenza: è su questa ripartizione che si appoggia il regime greco del 7% per i pensionati esteri. TFR e indennità di cessazione, però, non sono pensioni: sono retribuzioni differite del rapporto passato e ne seguono la sorte.
Il principio vale per la Convenzione Italia-Grecia del 1987 (ratificata con L. 445/1989), per l’Accordo con la Croazia, per i trattati con Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e per gli altri trattati di matrice OCSE. Le convenzioni evitano la doppia imposizione con il credito d’imposta nel Paese di residenza, quando previsto, ma non spostano verso quel Paese il diritto di tassare un reddito maturato altrove.
Cosa ha detto l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 12/2025?
Nella risposta a interpello n. 12 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un ex agente bancario che aveva cessato il rapporto in Italia, si era trasferito in Grecia e si era iscritto all’AIRE. La banca avrebbe versato le indennità in più tranche annuali dopo il trasferimento. Il contribuente sosteneva che, in base all’art. 14 della Convenzione Italia-Grecia (lavoro autonomo, tassazione esclusiva nello Stato di residenza), le somme dovessero essere tassate solo in Grecia.
L’Agenzia ha applicato proprio l’art. 14, ma guardando alla residenza nel periodo in cui le indennità sono maturate: erano legate all’attività svolta in Italia durante il rapporto di agenzia, quindi vanno tassate in via esclusiva in Italia. Per la misura della ritenuta conta invece la residenza al momento del pagamento: la banca deve applicare il 30% a titolo d’imposta previsto per i non residenti.
Un’applicazione analoga si trova nella risposta a interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, sulle somme pagate con un accordo di conciliazione dopo il licenziamento a un dirigente residente in Finlandia: indennità sostitutiva del preavviso e indennità per la cessazione del rapporto e del distacco. L’Agenzia ha applicato l’art. 15 della Convenzione Italia-Finlandia (ratificata con L. 25 gennaio 1983, n. 38) e ha confermato la tassazione italiana solo sulla quota riferibile al lavoro svolto in Italia. Cambiano il Paese e la categoria di reddito, ma resta il principio della maturazione; e quando c’è un periodo lavorato all’estero, si può ridurre la quota imponibile in Italia.
Cosa cambia in base al Paese di destinazione
Una convinzione radicata è che il regime fiscale del nuovo Paese, come il 7% greco o le imposte sostitutive di alcuni Paesi extra UE, possa «assorbire» qualsiasi reddito incassato dopo il trasferimento. Non funziona così: quei regimi si applicano ai redditi di fonte estera del nuovo residente. Un TFR o un FIRR pagati da un sostituto italiano per un’attività svolta in Italia sono redditi italiani.
Lo stesso vale per la riforma croata sulle pensioni: il Governo l’ha presentata al Parlamento (Sabor) il 22 settembre 2026, con entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2027; al 13 ottobre 2026 non risulta ancora pubblicata in Narodne novine, la Gazzetta ufficiale croata. Se approvata nei termini annunciati, riguarderà le pensioni private, non quelle pubbliche, che per l’art. 19 dell’Accordo Italia-Croazia restano tassate in Italia; e in ogni caso non i redditi differiti di altra natura come il TFR.
Vale anche per Paesi che molti percepiscono come «porti franchi». L’Italia ha convenzioni con la grande maggioranza delle destinazioni, comprese alcune meno scontate: con gli Emirati Arabi Uniti la convenzione è stata firmata nel 1995 e ratificata con L. 309/1997; con Panama l’accordo del 2010 è stato ratificato con L. 3 novembre 2016, n. 208 ed è in vigore dal 1° giugno 2017. Chi sceglie di trasferirsi a Panama o a Dubai non si trova in un vuoto: la convenzione applica al TFR italiano la stessa logica.
La situazione è diversa solo per alcune giurisdizioni minori senza trattato con l’Italia. Lì non opera nemmeno il credito d’imposta convenzionale e resta solo la tutela interna italiana contro la doppia imposizione, in genere meno generosa. Il quadro è peggiore, non migliore: trasferirsi in un Paese senza convenzione non dà alcun vantaggio sui redditi maturati in Italia e aggiunge complicazioni.
Il caso: Marco, dirigente con TFR in arrivo, pianifica la Croazia
Un caso ipotetico. Marco ha 54 anni ed è dirigente di un’azienda manifatturiera del Nord Italia. Chiuderà il rapporto con una risoluzione consensuale a fine 2025, con un TFR di circa 180.000 euro lordi maturati in vent’anni. Vorrebbe trasferirsi sulla costa istriana, in Croazia, all’inizio del 2026. La domanda: incassare il TFR prima o dopo il trasferimento?
Scenario A, incasso da residente. Marco incassa a dicembre 2025, da residente in Italia. Si applica la tassazione separata degli artt. 17 e 19 TUIR, con l’aliquota media del reddito di riferimento: 180.000 euro diviso 20 anni e moltiplicato per 12 fa 108.000 euro, e con gli scaglioni IRPEF 2025 l’aliquota media è intorno al 36%, soggetta a riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Trasferimento, AIRE e residenza croata arrivano nel 2026, a partita chiusa.
Scenario B, incasso da non residente. Marco si trasferisce a gennaio 2026 e solo dopo riceve la liquidazione. Il datore di lavoro applica comunque la tassazione separata italiana sulla somma riferibile al lavoro svolto in Italia: la fonte del reddito non si sposta con il trasferimento, e l’art. 18, paragrafo 3, dell’Accordo Italia-Croazia rende le indennità di fine rapporto imponibili soltanto in Italia. Senza periodi di distacco all’estero, l’intero TFR resta soggetto alla tassazione italiana; i regimi croati non si applicano a un reddito di fonte italiana.
In questo caso, quindi, rinviare l’incasso non porta alcun risparmio sul TFR e aggiunge solo adempimenti in due Paesi. Su un reddito differito importante conviene spesso chiudere la posizione fiscale italiana da residente e poi trasferirsi, non il contrario.
- Prima di trasferirti, fai l’elenco dei redditi già maturati ma non ancora incassati.
- Trasferirsi prima dell’incasso non è una strategia fiscale: cambia solo la data.
Cosa fare se la ritenuta italiana è già stata applicata
Se la ritenuta è stata applicata correttamente, cioè su somme maturate per un’attività svolta in Italia (il 30% a titolo d’imposta per gli agenti o la tassazione separata del TFR), è dovuta. Se invece ci sono dubbi specifici, per esempio su una quota di TFR riferita a un periodo di distacco all’estero, gli strumenti sono tre:
- la richiesta di rimborso entro 48 mesi dal prelievo (art. 38 DPR 602/1973; dal 2027 art. 76 del D.Lgs. 33/2025), con la certificazione di residenza fiscale estera;
- l’interpello all’Agenzia delle Entrate per i casi atipici;
- il ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro un atto impositivo.
Serve un professionista che conosca entrambi i lati del confine. Il commercialista del nuovo Paese raramente padroneggia la ritenuta italiana sui non residenti; il fiscalista italiano raramente gestisce la dichiarazione del Paese di destinazione e il credito d’imposta convenzionale. È uno degli errori più comuni del trasferimento all’estero.
Il momento giusto conta più del Paese giusto
Trasferirsi all’estero resta, per molti pensionati e professionisti italiani, una scelta sensata. Ma quando ci sono redditi differiti importanti (il TFR di un’intera carriera, il pacchetto di indennità di un agente di lungo corso, una buonuscita negoziata) la scelta del Paese non risolve da sola la questione fiscale di ciò che è già maturato in Italia: per quel reddito il diritto di tassare resta all’Italia, e le convenzioni di matrice OCSE lo confermano.
La pianificazione di un trasferimento comprende quindi una mappa dei redditi passati: cosa è già maturato, cosa sta maturando, quando verrà liquidato, come è qualificato. Su questa mappa si decide il calendario dell’espatrio. In molti casi conviene incassare prima e trasferirsi dopo; in altri il vantaggio del nuovo Paese sui redditi futuri rende accettabile un costo su quelli passati. È una scelta da fare con i numeri davanti.
Se stai pianificando il trasferimento, partiamo dalla tua situazione per capire quali passaggi pratici servono e quali professionisti coinvolgere.
FAQ
L’art. 2120 del codice civile consente al dipendente con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, salvo condizioni migliori del contratto collettivo. L’anticipo è tassato da residente, con tassazione separata.
La quota riferibile a un periodo di lavoro effettivamente svolto all’estero non è reddito prodotto in Italia (art. 23 TUIR), e la convenzione applicabile può attribuirla allo Stato in cui si è lavorato. La risposta a interpello n. 1/2026 lo conferma: serve documentazione puntuale del distacco e, in caso di ritenuta già subita, un’istanza di rimborso o un interpello preventivo.
In generale no, quando il reddito è prodotto in Italia. Il sostituto applica la ritenuta italiana. La richiesta diretta di applicazione della convenzione, con il certificato di residenza fiscale estero, vale per i redditi che la convenzione attribuisce solo al Paese di residenza, come molte pensioni private; per TFR e indennità maturate in Italia non è praticabile.
Sì, con sfumature. La prassi tratta stock option e bonus di lungo periodo come redditi di lavoro dipendente differiti, attribuiti pro quota agli anni di maturazione. Per la parte riferibile all’attività svolta in Italia vale lo stesso principio del TFR, a prescindere dalla residenza al momento dell’incasso. Il calcolo va fatto anno per anno.
Il fondo pensione complementare segue regole proprie, diverse da quelle del TFR aziendale. Le prestazioni pagate da fondi italiani a residenti all’estero sono redditi di fonte italiana, ma le convenzioni le trattano in modi diversi: alcune come pensioni private, tassabili solo nel Paese di residenza, altre come «altri redditi». Va esaminata la singola convenzione.
In Italia la residenza fiscale si valuta sull’intero anno: chi ha qui residenza, domicilio o presenza fisica per la maggior parte dell’anno è residente per tutto l’anno. Chiudere il rapporto e incassare TFR e indennità in un anno in cui si è ancora residenti in Italia è in genere la soluzione più ordinata; i tempi vanno valutati caso per caso con il proprio fiscalista.
Fonti consultate3 fonti ufficiali
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