L’errore che può tassare due volte la pensione di chi si trasferisce all’estero

Magazine

Una pensione maturata fra impiego pubblico e attività privata può finire divisa fra due Stati: una quota tassata nel Paese in cui si vive, una quota ancora in Italia. A decidere non è chi versa l’assegno, ma l’attività da cui la pensione nasce — un calcolo da fare prima di trasferirsi all’estero, non dopo.

La risposta in breve

A determinare in quale Stato si tassa una pensione di fonte italiana percepita da un residente all’estero non è l’ente che la eroga — tipicamente l’INPS — ma l’attività che ha generato i contributi. In base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, una stessa pensione può essere tassata soltanto nello Stato di residenza, soltanto in Italia (Stato della fonte), oppure ripartita fra i due. Prima di trasferirsi all’estero è essenziale ricostruirne la composizione, Stato per Stato di destinazione.

Quando si progetta un trasferimento all’estero in pensione, l’attenzione va quasi sempre alla residenza e all’aliquota del Paese di arrivo. Una domanda resta sullo sfondo, e invece viene prima di tutte: da che cosa è composta la pensione. È lì, e non nell’identità di chi versa l’assegno, che si decide quale Stato può tassarla. L’INPS, da questo punto di vista, è soltanto il cassiere: il diritto di tassare si determina a monte, e dipende da un altro fattore.

Il punto di partenza tecnico è un principio consolidato dell’ordinamento italiano: la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, sancita in materia tributaria dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. 600/1973. Quando l’Italia ha stipulato con lo Stato di destinazione una convenzione contro le doppie imposizioni, sono le regole del trattato a determinare quale dei due Paesi può tassare quel reddito. E quelle regole, per le pensioni, non guardano a chi paga: guardano alla genesi del trattamento, cioè all’attività lavorativa da cui i contributi sono nati.

La distinzione è decisiva perché una pensione, soprattutto in carriere lunghe e articolate, raramente ha un’origine unica. Chi ha alternato impiego pubblico e attività privata, o ha lavorato come libero professionista e insieme in una struttura pubblica, ha di fatto più pensioni dentro la stessa pensione. E ciascuna di quelle componenti può seguire una regola convenzionale diversa.

La struttura dei trattati fiscali ricalca, nella grande maggioranza dei casi, il Modello di convenzione dell’OCSE, integrato dal relativo Commentario, che ne costituisce la guida interpretativa riconosciuta a livello internazionale. Quel modello classifica le pensioni in alcune famiglie, ognuna con una propria regola di riparto. Vale la pena descriverle prima di tradurle in tabella.

  1. La prima famiglia è quella delle pensioni da lavoro dipendente privato. Il Modello OCSE le colloca nell’articolo dedicato alle pensioni (l’art. 18) e, come regola generale, ne attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. È il caso più comune e anche quello che rende possibili i regimi agevolati per i pensionati esteri in vari Paesi del Mediterraneo.

  2. La seconda famiglia è quella delle pensioni “pubbliche”, cioè erogate a fronte di servizi resi a uno Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un ente locale. Qui il Modello OCSE (art. 19, dedicato alle funzioni pubbliche) inverte la regola: la tassazione spetta in via esclusiva allo Stato della fonte, cioè al Paese pagatore. Esiste però una deroga rilevante: se il beneficiario è residente nell’altro Stato e ne ha la nazionalità senza possedere quella dello Stato della fonte, la pensione pubblica torna a essere tassata nello Stato di residenza.

  3. La terza famiglia, spesso trascurata, è quella delle pensioni da lavoro autonomo o libera professione. Qui serve un passaggio in più, perché è il punto meno intuitivo. L’articolo sulle pensioni (art. 18) parla testualmente di trattamenti erogati “in relazione a un cessato lavoro dipendente”: dà cioè per presupposto che ci sia stato un datore di lavoro. Il libero professionista un datore di lavoro non l’ha mai avuto, quindi la sua pensione non può rientrare in quell’articolo — e nemmeno nell’art. 19, che riguarda anch’esso un rapporto di servizio, quello reso a un ente pubblico. Rimasta senza un articolo dedicato, finisce nella categoria residuale degli “altri redditi” — l’art. 21 del Modello OCSE, che molti trattati rinumerano (nella Convenzione Italia-Lussemburgo è l’art. 22). Anche qui la regola generale è la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.


Un’avvertenza è doverosa: il Modello OCSE è una traccia, non una legge uniforme. La numerazione degli articoli e alcune modulazioni cambiano da trattato a trattato, e in qualche convenzione compaiono protocolli aggiuntivi che restringono o ampliano le singole categorie. Il principio resta, la mappa cambia.

La Tunisia ne è l’esempio più netto: in forza della sua convenzione con l’Italia attrae alla sola tassazione tunisina anche le pensioni pubbliche degli ex dipendenti statali (le cosiddette ex INPDAP), che in altri trattati resterebbero imponibili in Italia.
È il motivo per cui non esiste una risposta valida “in generale”, e per cui ogni verifica va condotta sul trattato del Paese concreto di destinazione.

Tipo di pensioneOrigine del trattamentoDove si tassa (regola generale)
Lavoro dipendente privatoRapporto di lavoro alle dipendenze di un privatoStato di residenza del pensionato
Funzioni pubblicheServizio reso a uno Stato o a un ente pubblicoStato della fonte (deroga: residenza, se il beneficiario è solo cittadino dello Stato di residenza)
Lavoro autonomo / libera professioneAttività professionale o di lavoro autonomoStato di residenza (categoria “altri redditi”)

Messe in fila le tre famiglie, diventa chiaro perché lo stesso assegno pensionistico possa avere destini fiscali diversi. Se la pensione nasce interamente da lavoro dipendente privato o da libera professione, l’esito tipico è la tassazione esclusiva nello Stato di residenza: il pensionato paga solo nel Paese in cui vive.

e nasce interamente da servizio pubblico, l’esito tipico è opposto: paga solo in Italia, Stato della fonte.

E se la carriera è stata mista — una parte pubblica, una parte privata o professionale — la stessa pensione si può spezzare, con una quota imponibile in un Paese e una quota imponibile nell’altro.

È in quest’ultimo scenario che si annida l’errore più costoso. Chi dà per scontato un esito unico — “tutto all’estero” o “tutto in Italia” — rischia di subire una doppia imposizione sulla quota che ha trascurato, oppure di scoprire, a ritenute già operate, che una parte del trattamento andava comunque dichiarata e tassata in Italia. In entrambi i casi non si tratta di un problema della norma, ma di un’assunzione sbagliata sulla norma.

Da ricordare

L’ente che eroga la pensione è fiscalmente neutro. A spostare il diritto di tassazione fra i due Stati è la natura dell’attività da cui la pensione trae origine, non l’identità del soggetto pagatore.

Che questo non sia un esercizio teorico lo dimostra una pronuncia recentissima dell’Agenzia delle Entrate, la Risposta n. 112 del 29 maggio 2026. Il caso è quasi un manuale della carriera mista.

Protagonista è un’ex dottoressa con doppia cittadinanza, italiana e lussemburghese, residente in Lussemburgo e iscritta all’AIRE, titolare di una pensione ENPAM erogata dall’INPS. Nel corso della vita professionale aveva esercitato in Italia su due fronti: il proprio studio medico privato e, insieme, l’attività di medico specialista ambulatoriale a tempo pieno presso una ASL, dentro il Servizio sanitario nazionale.

Sulla pensione l’INPS aveva applicato una ritenuta alla fonte del 23 per cento. Al tempo stesso, anche le autorità fiscali lussemburghesi pretendevano l’imposta sul medesimo trattamento: il risultato era una doppia imposizione. La contribuente chiedeva quindi che la pensione fosse assoggettata a tassazione esclusiva in Lussemburgo, Stato di residenza, invocando l’articolo 18 della Convenzione Italia-Lussemburgo (firmata nel 1981 e ratificata con la Legge 747/1982), e domandava la restituzione delle ritenute già operate.

Sul piano della normativa interna, le pensioni corrisposte a non residenti da un soggetto residente in Italia — qui l’INPS — si considerano prodotte nel territorio dello Stato (art. 23, comma 2, lettera a, del TUIR) e sono quindi in principio imponibili in Italia, con ritenuta del sostituto d’imposta. Ma su questa regola interna prevale il trattato, e il trattato distingue.

Ecco la scomposizione operata dall’Agenzia:

  • la quota afferente ai contributi versati come iscritta all’Albo e per la libera professione medica non deriva da un rapporto di lavoro dipendente: resta fuori dall’art. 18 e dalla relativa eccezione dell’art. 19, e ricade nell’art. 22 (“Altri redditi”), con tassazione esclusiva in Lussemburgo. Su questa parte l’Italia non può tassare nulla;

  • la quota afferente all’attività di medico specialista ambulatoriale nel SSN costituisce, nella disciplina interna, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR) ed è erogata a fronte di un servizio reso a un ente pubblico: è quindi una pensione pubblica ai sensi dell’art. 19, paragrafo 2, lettera a, con tassazione esclusiva in Italia, Stato della fonte.


Resta un dettaglio che chiude il cerchio. La deroga dell’art. 19, che avrebbe riportato anche la quota pubblica alla tassazione nello Stato di residenza, non opera, perché presuppone che il beneficiario abbia la sola nazionalità dello Stato di residenza: qui, invece, la contribuente possiede anche la cittadinanza italiana. La quota pubblica resta dunque imponibile in Italia.

La conseguenza pratica è lineare: l’INPS deve operare la ritenuta soltanto sulla quota ambulatoriale, mentre sulla quota professionale non è dovuta alcuna imposta italiana. E per le ritenute eccedenti già trattenute la contribuente conserva il diritto al rimborso, da richiedere ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973 al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.

Vale la pena ricordare che l’applicazione diretta del beneficio convenzionale da parte del sostituto d’imposta è facoltativa e subordinata alla documentazione idonea: in caso di incertezza l’INPS tassa, e il recupero passa per l’istanza di rimborso.

Per fissare i concetti, immaginiamo una pensione composita dalla struttura simile a quella del caso (gli importi sono inventati, a soli fini illustrativi).

Supponiamo un trattamento lordo annuo di 80.000 euro, di cui 50.000 maturati come libera professione e iscrizione all’Albo, e 30.000 per l’attività di specialista ambulatoriale nel SSN.

Quota di pensione (esempio illustrativo)Importo annuoDove si tassa
Quota da iscrizione all’Albo e libera professione (art. 22)50.000 €Solo Lussemburgo
Quota da attività di specialista ambulatoriale SSN (art. 19)30.000 €Solo Italia
Totale pensione lorda80.000 €Riparto fra due Stati

Chi avesse dato per scontato che “la pensione la paga l’INPS, quindi resta tutta in Italia” avrebbe accettato una ritenuta sull’intero importo, subendo l’imposta anche in Lussemburgo: doppia tassazione su 50.000 euro. Chi, all’opposto, avesse dato per scontato che “da residente all’estero non devo nulla all’Italia” si sarebbe trovato scoperto sui 30.000 euro di quota pubblica, comunque imponibili qui. La lettura corretta sta nel mezzo, e si ottiene solo scomponendo il trattamento.

Il caso 112/2026 insegna soprattutto un metodo. Prima di trasferire la residenza all’estero, chi ha avuto una carriera articolata dovrebbe ricostruire la composizione della propria pensione: quante componenti, da quali attività, riconducibili a quale famiglia convenzionale — dipendente privato, funzione pubblica, libera professione. Quella mappa va poi incrociata con il trattato dello specifico Paese di destinazione, perché — come si è detto — numerazione e modulazioni cambiano da convenzione a convenzione.

Il filone delle pensioni pubbliche è quello più esposto. Lo mostra bene il caso degli ex INPDAP che valutano la Grecia: pur in presenza del regime agevolato al 7% per cento riservato alle pensioni private, le pensioni di natura pubblica restano tassate in Italia per effetto della Convenzione, e in alcune categorie miste (si pensi a chi ha lavorato in enti poi privatizzati) il quadro si complica ulteriormente.

Una dinamica analoga si ritrova in chi guarda alla nuova misura sulle pensioni in Croazia, dove l’eventuale agevolazione riguarderebbe le sole pensioni private, mentre quelle pubbliche continuerebbero a essere imponibili in Italia — l’esatto rovescio di quanto si è visto per la Tunisia.

C’è infine un presupposto che precede tutto il resto: la solidità della residenza fiscale effettiva. Senza un trasferimento reale e documentato, anche il più corretto riparto convenzionale rischia di essere rimesso in discussione — come ricorda il caso del professionista a Cipro a cui l’iscrizione AIRE non è bastata. Tracciatura delle spese, presenza fisica e centro degli interessi vitali restano la base su cui ogni pianificazione si regge.

Da ricordare

Non esiste una risposta valida “in generale”: l’esito dipende dalla composizione della pensione e dal singolo trattato. Va verificato Paese per Paese, e prima di partire — non a ritenute già operate.

Il messaggio che vale la pena ripetere è uno solo: chi eroga la pensione non decide chi la tassa. A contare è la genesi del trattamento — l’attività che ha prodotto i contributi — letta alla luce del trattato del Paese di destinazione.

La Risposta 112/2026 lo dimostra spezzando una stessa pensione fra due Stati, sulla base della natura pubblica o professionale di ciascuna componente. L’errore che può costare una doppia imposizione non sta nella norma, che è chiara: sta nell’assunzione, diffusa e comprensibile, che basti sapere chi firma l’assegno. Una verifica preliminare, condotta sulla composizione reale della pensione, è la migliore assicurazione contro quell’errore.

Hai una carriera mista e stai valutando il trasferimento?

Expatria affianca chi si trasferisce all’estero nella ricostruzione della composizione della pensione, nell’analisi del trattato applicabile e nel coordinamento con il sostituto d’imposta e gli adempimenti dichiarativi.

FAQ

No. Il fatto che a erogarla sia un ente italiano non basta a stabilirne la tassazione. Conta l’attività da cui i contributi derivano: una pensione da lavoro dipendente privato o da libera professione è di norma imponibile solo nello Stato di residenza, anche se l’assegno arriva dall’INPS.

Significa che, quando la carriera è stata mista, le diverse componenti del trattamento seguono regole convenzionali differenti. Una quota può essere tassata solo all’estero (Stato di residenza) e un’altra solo in Italia (Stato della fonte), come avvenuto nel caso esaminato dalla Risposta 112/2026.

Sì, sulle pensioni pubbliche. La deroga che riporterebbe la pensione pubblica alla tassazione nello Stato di residenza opera solo se il beneficiario non possiede la cittadinanza dello Stato che paga. Chi mantiene anche la cittadinanza italiana resta quindi imponibile in Italia sulla quota pubblica.

La composizione della pensione (quante quote, da quali attività) e il trattato del Paese di destinazione. L’obiettivo è capire, prima di partire, quale parte sarà tassata all’estero, quale resterà in Italia ed evitare sia la doppia imposizione sia le sorprese in dichiarazione.

Quando il sostituto d’imposta ha applicato la ritenuta su una quota che la Convenzione riserva all’altro Stato, il pensionato può chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973, presentando istanza all’Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara. Le ritenute non sono mai perse in via definitiva.

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e si riferiscono al quadro normativo vigente alla data di pubblicazione. La fiscalità internazionale è in costante evoluzione e ogni situazione personale presenta variabili specifiche: prima di assumere decisioni che incidono sulla propria posizione fiscale, è opportuno richiedere una consulenza personalizzata a un professionista abilitato.

Resta aggiornato: iscriviti alla nostra newsletter

Sei già residente all'estero, ma vuoi rimanere informato sulle tematiche che riguardano gli expat?
Vivi in Italia, ma stai pensando di trasferirti?
Iscriviti alla nostra newsletter: ti invieremo novità curiose, informazioni importanti o aggiornamenti sulle normative vigenti.

* Campo obbligatorio

MAGAZINE

Scopri tutte le novità e le informazioni utili al trasferimento, ma non solo… nel nostro Magazine di Expatria troverai approfondimenti interessanti, curiosità e notizie dal mondo!

Resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità.