Spese tracciate in Grecia: cosa devono davvero sapere i pensionati italiani con la flat tax al 7%
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Tra i gruppi Facebook degli italiani in Grecia circola da mesi un allarme: «se non spendi il 30% della pensione con carta paghi il 22% di multa». È un’affermazione tecnicamente errata, ed è ora di metterla a posto.
La risposta in breve
La regola greca che impone di sostenere ogni anno spese elettroniche pari al 30% del reddito (con maggiorazione del 22% sull’ammanco) non si applica ai redditi esteri tassati al 7% in base all’art. 5B della Legge 4172/2013. Riguarda i redditi prodotti in Grecia (lavoro, pensioni greche, affitti, attività) sottoposti alle aliquote progressive. Per il pensionato italiano con sola pensione estera, l’imposta del 7% esaurisce ogni obbligo: il calcolo delle spese tracciate non incide sulla liquidazione.
- Da dove nasce il malinteso
L’allarme circola da almeno due anni nei gruppi Telegram e Facebook degli italiani trasferiti in Grecia, e la sequenza è quasi sempre la stessa: qualcuno legge un articolo della stampa greca sulle «spese tracciate», lo traduce in fretta, ne intuisce solo metà — e nelle ore successive il messaggio si propaga con varianti progressivamente più ansiogene.
Le formulazioni più ricorrenti suonano così: «se non spendi il 30% della pensione con carta paghi il 22% di multa»; «devi fare almeno 20.000 euro di spese tracciate altrimenti perdi il regime 5B»; «anche con la flat tax sei comunque obbligato a tracciare le spese, altrimenti ti tassano di più sulla pensione».
Sono affermazioni che, alla prova del testo normativo, non reggono. Ma il loro effetto pratico è concreto: pensionati che forzano consumi a fine anno, che pretendono fatture inutili, che chiamano il commercialista in piena estate convinti di rischiare il regime, e — caso peggiore — chi finisce per rinunciare al trasferimento in Grecia credendolo svantaggioso rispetto a una sua personale interpretazione delle regole.
Vale la pena, allora, mettere ordine. Partendo da cosa dice davvero la legge greca.
- Cosa sono davvero le “spese tracciate” del 30%
La norma si trova nella legge fiscale greca di base, la Legge 4172/2013. In sostanza, chi è residente fiscale in Grecia e dichiara redditi prodotti in Grecia da lavoro dipendente, pensione greca, attività d’impresa o immobili è tenuto a sostenere, nello stesso anno fiscale, un volume di spese pagate con strumenti elettronici — carte di pagamento, bonifici, addebiti automatici su conto, pagamenti digitali — pari ad almeno il 30% del proprio reddito reale, con un tetto massimo di spese rilevanti fissato a 20.000 euro all’anno.
Se la soglia non viene raggiunta, sulla differenza tra il 30% richiesto e quanto effettivamente speso si applica una maggiorazione del 22%, che si somma all’imposta dovuta secondo gli scaglioni ordinari (in Grecia compresi tra il 9% e il 44%).
Due aspetti sono decisivi per cogliere la portata vera della norma. Il primo: la base di calcolo è il «reddito reale» del contribuente, ed è limitata a quattro categorie ben individuate — stipendi, pensioni, attività d’impresa, redditi da immobili — tutte tassate con le aliquote progressive ordinarie. Il secondo: la maggiorazione del 22% si aggiunge all’imposta di scaglione — non a una flat tax, non a un’imposta sostitutiva, non a un’imposta autonoma. È un meccanismo strutturalmente incardinato nella tassazione ordinaria greca.
La ratio è anti-evasione interna: spingere i consumatori a chiedere fatture e scontrini elettronici, far emergere il sommerso, aumentare il gettito IVA. Una logica che ha senso quando il reddito viene prodotto e speso all’interno del perimetro fiscale greco. Molto meno quando il reddito arriva dall’estero ed è tassato con un regime separato.
- Le spese fatte fuori dalla Grecia contano? Sì, ma il fisco greco non le vede
Un punto operativo poco conosciuto e che ricorre nelle domande della community. La normativa greca considera ammissibili anche le spese elettroniche effettuate fuori dai confini nazionali, purché all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo. In altre parole, la carta di pagamento usata in vacanza a Roma o per un bonifico verso un fornitore tedesco vale quanto la carta usata al supermercato di Atene.
Nella pratica, però, c’è un dettaglio importante: il sistema informatico del fisco greco — la precompilazione automatica del modello dichiarativo gestita dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate greca (le cosiddette D.O.Y., gli sportelli territoriali dell’AADE) — traccia in automatico solo le transazioni che passano da banche, POS e merchant greci. Le spese effettuate con carte estere o presso esercenti esteri, anche se rilevanti ai fini del 30%, non finiscono nel precompilato.
Esiste tuttavia un correttivo importante, codificato dalla prassi e illustrato dall’Associazione Bancaria Ellenica nella sua guida ufficiale sulla regola del 30%: i codici 049 e 050 del modello E1 — quelli in cui il sistema riversa automaticamente le spese elettroniche comunicate dalle banche greche — sono codici aperti. Il contribuente, o in pratica il suo commercialista, può integrarli manualmente indicando ulteriori spese ammissibili non comprese nei dati precompilati: pagamenti effettuati in altri Paesi UE/SEE, pagamenti via Klarna o operatori esteri equiparati, transazioni su conti che il professionista o l’azienda greca non hanno dichiarato come professionali ad AADE, pagamenti via assegno bancario, e così via.
L’onere della prova ricade sul contribuente, che deve conservare le ricevute o gli estratti conto dimostrativi. È uno strumento pratico significativo, anche se — come vedremo — per chi è in regime 5B con sola pensione estera la questione resta a monte irrilevante, perché il suo reddito non entra nel calcolo della regola del 30%.
- Perché tutto questo non riguarda i pensionati italiani con il 7%
Veniamo al punto. Il regime introdotto dall’art. 5B della Legge 4172/2013 (inserito dalla Legge 4714/2020, attuato dalla decisione dell’Agenzia delle Entrate greca A.1217/2020) ha tre caratteristiche che, lette insieme, rendono del tutto estranea la regola delle spese tracciate ai redditi esteri agevolati.
Prima ragione: l’imposta del 7% è «sostitutiva ed esaustiva». L’art. 5B prevede che il pensionato aderente paghi ogni anno un’imposta del 7% sul totale dei redditi prodotti all’estero — non solo la pensione, ma anche eventuali dividendi, interessi, plusvalenze — e che tale versamento esaurisca integralmente l’obbligazione tributaria su quei redditi. Detto in parole semplici: chi paga il 7% sulla pensione italiana ha già finito di pagare per quel reddito. Non c’è una seconda imposta, non c’è una liquidazione successiva, non c’è una progressione di aliquota a cui sommare qualcosa.
Seconda ragione: la regola del 30% si attacca all’imposta di scaglione. La norma sulle spese tracciate dispone espressamente che la maggiorazione del 22% sull’ammanco si somma all’imposta calcolata sugli scaglioni ordinari. I redditi che, per definizione di legge, non entrano negli scaglioni — perché tassati con imposta sostitutiva separata — non possono essere oggetto di alcuna maggiorazione. Manca proprio la base imponibile su cui calcolarla. Il meccanismo, letteralmente, gira a vuoto.
Terza ragione: la logica antievasione non si applica alla pensione italiana. La regola delle spese tracciate è stata pensata per stanare il sommerso interno greco: chi vende senza scontrino, chi paga in nero, chi non versa l’IVA. Un pensionato italiano che riceve la pensione INPS direttamente sul conto greco ha già il proprio reddito interamente tracciato a livello internazionale, attraverso i flussi bancari, lo scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Grecia e la dichiarazione dei redditi greca stessa. Non c’è alcun obiettivo di emersione che giustifichi l’estensione del meccanismo a quel reddito.
La decisione attuativa AADE A.1217/2020, che ha disciplinato gli adempimenti operativi del regime 5B, conferma indirettamente questa lettura: il pensionato versa l’imposta del 7% in un’unica soluzione entro l’ultimo giorno lavorativo di luglio, in modo autonomo dagli altri obblighi fiscali, senza compensazioni con saldi a credito né interazioni con la liquidazione ordinaria. Un binario separato, insomma.
Da ricordare
L’imposta del 7% esaurisce l’obbligazione tributaria sui redditi esteri. La regola delle spese tracciate è strutturalmente legata alla tassazione ordinaria: senza imposta di scaglione su cui sommarsi, non dovrebbe operare.
- Le esenzioni della regola del 30% per i residenti ordinari
Non tutti i residenti fiscali greci che dichiarano redditi ordinari sono soggetti all’obbligo del 30%. Il decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate greca (POL 1005/2017, successivamente aggiornato) elenca otto categorie esenti: i contribuenti che entro la fine dell’anno fiscale hanno compiuto settant’anni; le persone con grado di invalidità pari o superiore all’80%; i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno legale; i residenti fiscali esteri comunque obbligati a presentare dichiarazione in Grecia; i funzionari pubblici greci in servizio all’estero e i residenti fiscali greci che vivono o lavorano stabilmente all’estero (compresi UE/SEE e Paesi terzi come gli Stati Uniti); i minori obbligati alla presentazione della dichiarazione; chi sta svolgendo il servizio militare obbligatorio; i residenti stabilmente in villaggi con meno di 500 abitanti o in isole con meno di 3.100 abitanti secondo l’ultimo censimento (esclusi gli operatori turistici).
C’è inoltre una riduzione dal 30% al 20% prevista in via generale per i contribuenti le cui «spese fisse» — rate di mutuo, canoni di locazione, imposte sui redditi e immobiliari (la nota ENFIA), bollette — superino il 60% del reddito reale.
Sono esenzioni che possono interessare anche il pensionato italiano, in due scenari concreti: il giorno in cui si uscirà dai 15 anni del regime 5B e si rientrerà nella tassazione ordinaria (a quel punto, se nel frattempo sono stati compiuti i 70 anni o si è scelto di vivere in un’isola piccola, l’obbligo decade); oppure se, prima del trasferimento, era già residente in una di quelle isole e produceva redditi greci con il regime ordinario.
- Perché i redditi 5B sono esclusi dalla base di calcolo a monte
Il pensionato in regime 5B, va detto subito, non ha bisogno di rientrare in una delle otto esenzioni di cui sopra per essere fuori dal 30%. La sua esclusione è strutturale, non soggettiva. Sta a un livello normativo superiore. Il fondamento tecnico si compone di tre disposizioni che vanno lette in sequenza.
Primo passaggio: l’art. 5B, paragrafo 2, della L. 4172/2013. La norma istitutiva del regime stabilisce espressamente che, per il pensionato ammesso, il pagamento dell’imposta del 7% esaurisce l’obbligazione tributaria del contribuente per i redditi prodotti all’estero. È la chiave di volta dell’intero ragionamento: con il versamento del 7%, quel reddito esce dalla base imponibile ordinaria e dalla relativa liquidazione, senza rientrarvi a nessun titolo, né diretto né indiretto.
Secondo passaggio: l’art. 15, paragrafo 6, e l’art. 16 della L. 4172/2013. Sono le norme che istituiscono la regola del 30%. Il loro testo riferisce il calcolo al «reddito reale» (in greco pragmatikó eisódima) del contribuente derivante da quattro categorie tassative: lavoro dipendente, pensioni, attività d’impresa, immobili. La nozione di «reddito reale» usata in queste disposizioni rinvia tecnicamente — e univocamente — al reddito sottoposto alle aliquote progressive del medesimo Capo II del Codice (quelle dal 9% al 44%). Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva autonoma, per definizione, non rientra in questa nozione.
Terzo passaggio: la decisione attuativa AADE A.1217/2020 e la circolare interpretativa E.2150/2021. La decisione che disciplina gli adempimenti operativi del regime 5B prevede che l’imposta del 7% si versi in un’unica rata autonoma entro fine luglio, non compensabile con altri obblighi fiscali o saldi a credito. La successiva circolare E.2150/2021 dell’Agenzia delle Entrate greca, che illustra in modo coordinato il funzionamento dei regimi 5A, 5B e 5C, ribadisce la natura autonoma ed esaustiva dell’imposizione sostitutiva.
Vale la pena segnalare onestamente che, allo stato, non risulta pubblicato un interpello specifico dell’AADE che si pronunci espressamente sul rapporto tra il regime 5B e la regola del 30%. La spiegazione è banale: il quadro normativo è sufficientemente chiaro da non aver generato contenzioso interpretativo formalizzato. In sintesi, il reddito 5B non è esentato dalla regola del 30%: ne sta proprio fuori a monte, perché non entra mai nella base imponibile ordinaria che la regola del 30% presuppone.
Da ricordare
La regola del 30% colpisce solo i redditi che entrano nella tassazione ordinaria greca. Per il pensionato 5B con sola pensione estera, la base imponibile della regola è pari a zero.
- Se il dichiarativo applica comunque la maggiorazione: cosa fare
Una precisazione utile, perché nella prassi qualche pensionato si è effettivamente trovato a versare la maggiorazione del 22% sull’ammanco di spese — quasi sempre per errore di compilazione, software di studio non aggiornato, o eccesso di prudenza del consulente. Il fatto che il sistema dichiarativo o un singolo professionista applichi la maggiorazione non rende l’imposta dovuta: la disciplina sostanziale, come visto, esclude i redditi 5B dal calcolo. Errore di compilazione e disciplina di legge sono due piani distinti.
Il primo strumento, preventivo, è la rettifica manuale in sede di compilazione dichiarativa: i codici 049 e 050 del modello E1 sono codici aperti, e il commercialista può integrarli con tutte le spese ammissibili sostenute dal contribuente, anche quelle non comunicate automaticamente dalle banche greche. Se il sistema, per qualsiasi ragione, dovesse considerare il reddito 5B ai fini del 30%, il consulente ha lo strumento per dichiarare il raggiungimento della soglia integrando manualmente le spese effettive.
Se invece la dichiarazione è già stata trasmessa con la maggiorazione conteggiata, i rimedi sono tre, in ordine crescente di formalità: la dichiarazione integrativa, entro i termini di legge greca, per correggere l’errore e attivare la procedura di rimborso del maggior versato; l’interpello all’Agenzia delle Entrate greca, utile quando si vuole una pronuncia formale su un dubbio interpretativo specifico; il ricorso davanti alle commissioni tributarie greche, in caso di avviso di accertamento.
Chi si è visto applicare la maggiorazione non ha perso nulla per sempre: la norma è dalla sua parte, ed esistono strumenti formali per rimettere le cose a posto. La regola d’oro resta una sola: farsi seguire, nella prima dichiarazione successiva al trasferimento e in ogni successiva, da un consulente che conosca specificamente il regime 5B e padroneggi gli strumenti operativi di rettifica del modello E1.
- Un esempio pratico
Prendiamo il caso più frequente, quello del pensionato medio che si è trasferito in Grecia con la sola pensione italiana. Mario, 67 anni, ex impiegato del settore privato, ha trasferito la residenza fiscale in Grecia all’inizio del 2024 ed è stato ammesso al regime 5B. Percepisce una pensione INPS lorda di 30.000 euro l’anno, accreditata direttamente sul suo conto greco. Non ha altre fonti di reddito.
Nel modello dichiarativo greco indica la pensione estera tra i redditi di fonte estera assoggettati al regime alternativo. L’imposta da versare, in un’unica rata entro fine luglio dell’anno successivo, è semplice: 30.000 € × 7% = 2.100 €. In parallelo, in applicazione dell’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Grecia del 1987 (pensioni private), l’Italia non opera ritenute alla fonte sulla pensione, una volta ottenuto il certificato di residenza fiscale greca. Mario, dunque, paga 2.100 euro all’anno in Grecia e nulla in Italia.
E le spese tracciate? Mario nel 2024 ha speso effettivamente circa 4.500 euro con carta tra supermercato, ristoranti e qualche viaggio: molto meno del 30% di 30.000 euro, che sarebbe 9.000 euro. Sotto la lente dei gruppi Facebook, Mario dovrebbe pagare una maggiorazione del 22% su 4.500 euro di «ammanco», ovvero circa 990 euro di tasse extra. Non è così: la pensione tassata al 7% non entra nel calcolo della regola del 30% e nessuna maggiorazione è dovuta in via di legge. La liquidazione si chiude a 2.100 euro.
- L'unica eccezione: quando il pensionato 5B ha anche redditi greci
C’è un caso in cui la regola delle spese tracciate torna a essere rilevante anche per chi è in regime 5B: quando il pensionato produce redditi di fonte greca. È la situazione, sempre più frequente, di chi ha comprato casa in Grecia e affitta l’immobile a turisti o studenti, oppure di chi percepisce un piccolo dividendo da una società greca.
In questi casi i redditi di fonte greca restano fuori dal regime 5B — che riguarda per definizione solo i redditi esteri — e vengono tassati secondo le regole ordinarie. Su quei redditi greci si applica l’imposta di scaglione, e di conseguenza si applica anche la regola del 30%.
Riprendiamo Mario: nel 2025 decide di affittare per brevi periodi un monolocale che ha acquistato a Patrasso, dichiarando 6.000 euro di reddito da locazione di fonte greca. La sua dichiarazione presenterà allora due binari distinti: 30.000 euro tassati al 7% in regime 5B; 6.000 euro tassati con le aliquote ordinarie sui redditi da immobili greci. È solo su quest’ultima parte — non sulla pensione italiana — che andrà verificato il 30% di spese tracciate. Il messaggio operativo è semplice: finché il pensionato non produce redditi greci, la regola del 30% gli è del tutto estranea.
- Regime ordinario e regime 5B: il confronto sintetico
Per fissare i concetti, è utile mettere a confronto la posizione di un residente fiscale greco «ordinario» e quella di un pensionato in regime 5B sul tema delle spese tracciate.
| Profilo | Residente fiscale ordinario | Pensionato in regime 5B |
|---|---|---|
| Tassazione redditi esteri | Aliquote progressive (9%–44%) | Imposta sostitutiva 7% |
| Tassazione redditi greci | Aliquote progressive ordinarie | Aliquote progressive ordinarie |
| Applicazione regola 30% | Sì, sui redditi reali soggetti a scaglione | No sui redditi 5B; sì sugli eventuali redditi greci |
| Maggiorazione 22% sull'ammanco | Sì, sull'imposta di scaglione | No sulla parte 5B |
| Tetto spese rilevanti | 20.000 € l'anno | Rilevante solo se ci sono redditi greci |
| Spese ammissibili | Tutte UE/SEE | Tutte UE/SEE (ma non rilevanti per 5B) |
| Durata del regime | Permanente | 15 anni dall'opzione |
- Perché conviene comunque tracciare le spese in Grecia
Detto tutto questo, c’è un consiglio operativo che ogni consulente serio ripete ai propri assistiti: anche se non obbligatorio ai fini del 30%, tracciare le spese in Grecia è una buona pratica, per tre ragioni distinte.
La prima ragione è la più sottovalutata: il consolidamento della residenza fiscale effettiva. Trasferire la residenza in Grecia non significa solo iscriversi all’AIRE e ottenere un codice fiscale ellenico: significa spostare in Grecia il centro reale degli interessi personali e patrimoniali. L’Agenzia delle Entrate italiana, in caso di controllo per presunta esterovestizione, valuta gli indizi di vita quotidiana: dove si fa la spesa, dove si paga la bolletta della luce, dove si comprano i farmaci, dove si va dal medico, dove si pranza, dove si fa benzina. Un conto greco usato regolarmente, con carte attivate sui commercianti locali, è una delle prove documentali più solide che si possano produrre. Una recente sentenza tributaria sul caso di un professionista trasferito a Cipro, a cui l’iscrizione AIRE non è bastata a dimostrare la residenza, è il promemoria di quanto il tema sia concreto.
La seconda ragione è la tutela documentale verso il fisco greco. Anche i pensionati 5B possono essere oggetto di controlli, soprattutto nei primi anni, quando l’amministrazione greca verifica l’effettività del trasferimento: presenza fisica, residenza reale, requisito dei cinque anni di non residenza pregressa. In quei casi avere movimenti bancari coerenti — affitto, bollette, ricevute, prelievi locali — vale molto di più di qualsiasi dichiarazione formale.
La terza ragione è la «polizza» per il giorno in cui si uscirà dal regime. I 15 anni non sono eterni. Si può inoltre decadere dal regime per mancato versamento entro fine dicembre dell’imposta del 7%, oppure si può rinunciare volontariamente. Nel momento in cui il contribuente rientra nella tassazione ordinaria greca, la regola del 30% diventa pienamente applicabile. Avere già consolidato l’abitudine al pagamento elettronico evita brusche transizioni e ammanchi non recuperabili.
- Gli errori più comuni che leggiamo nei gruppi
Esaminiamo, una a una, le affermazioni che girano più di frequente. È un esercizio utile, perché smontandone la logica si capisce meglio il meccanismo.
«Se non spendi il 30% con carta, ti applicano il 22% anche sulla pensione.» Sbagliato: la maggiorazione del 22% si applica per legge solo sull’imposta di scaglione. Sulla pensione tassata al 7% non c’è imposta di scaglione. Manca proprio la base di calcolo.
«Anche con il regime 5B sei obbligato a tracciare 20.000 euro all’anno.» Sbagliato: il tetto di 20.000 euro è il massimo di spese rilevanti per il calcolo del 30%, non un minimo obbligatorio. E comunque riguarda i redditi ordinari, non quelli 5B.
«Se non copri il 30%, perdi il regime 5B.» Sbagliato: le cause di decadenza dal regime 5B sono tassative ed elencate nell’art. 5B e nella decisione AADE A.1217/2020 — mancato pagamento dell’imposta entro fine dicembre, rinuncia volontaria, perdita dei requisiti soggettivi. Le spese tracciate non figurano tra queste.
«In Grecia tutti pagano la flat tax al 7%, anche su affitti e dividendi locali.» Sbagliato: il 7% riguarda solo i redditi di fonte estera. Affitti, partecipazioni o stipendi greci restano tassati con le aliquote ordinarie.
«Le spese fatte in Italia non valgono perché non sono greche.» Sbagliato in linea di principio: le spese elettroniche fatte in qualsiasi Paese UE o SEE sono ammissibili ai fini del 30%. È vero che gli uffici locali del fisco greco non le precompilano in automatico, ma il contribuente può indicarle manualmente conservando le ricevute. Per chi è in regime 5B con sola pensione estera, comunque, la questione non si pone.
- Consigli operativi
Tre raccomandazioni pratiche per chiudere, utili anche a evitare gli errori più comuni del trasferimento all’estero.
Conservare con cura estratti conto bancari e ricevute di spese effettuate in Grecia. Anche se non servono ai fini del 30%, servono in caso di controllo sulla residenza effettiva, tanto in Grecia quanto in Italia.
Distinguere bene i conti italiani da quelli greci, evitando di operare quasi esclusivamente con conti italiani per le spese quotidiane in Grecia: è un segnale che indebolisce la residenza fiscale dichiarata in sede di eventuale contestazione.
Quando si producono anche redditi greci, valutare una consulenza specialistica: la presenza di redditi di fonte greca cambia il quadro dichiarativo, attiva la regola del 30% sulla parte ordinaria e richiede una pianificazione attenta. In quel caso, affidarsi a un professionista che conosca entrambi i binari — il regime 5B e la tassazione ordinaria — è essenziale.
- Una conclusione semplice
Il regime 5B della Legge 4172/2013 resta, oggi, uno degli strumenti più trasparenti e prevedibili per i pensionati italiani che hanno scelto di vivere in Grecia da pensionati. L’imposta del 7% sostituisce l’IRPEF italiana e ogni altra imposta greca sui redditi esteri, e la liquidazione si chiude lì. La regola del 30% di spese tracciate è una norma tecnica della tassazione ordinaria greca: tocca chi produce redditi greci, non chi vive di pensione italiana.
Il messaggio che vale la pena ricordare e ripetere, ogni volta che torna a circolare nei gruppi la solita formula allarmistica, è uno solo: sulla pensione tassata al 7% in regime 5B, la regola del 30% non incide sulla liquidazione. E chi sostiene il contrario va, con garbo ma con fermezza, contraddetto.
- Per approfondire su Expatria.it
Alcuni approfondimenti utili per chi valuta o ha già completato il trasferimento in Grecia:
FAQ
I pensionati italiani con la flat tax al 7% in Grecia devono spendere il 30% del reddito con strumenti elettronici?
No. La regola greca del 30% di spese tracciate elettronicamente si applica ai redditi tassati con le aliquote progressive ordinarie. La pensione estera assoggettata al regime 5B (Legge 4172/2013) è tassata con un’imposta sostitutiva del 7% che esaurisce l’obbligazione tributaria e non rientra nella base di calcolo del 30%. Per chi percepisce solo la pensione italiana e nessun reddito greco, la regola non ha effetto sulla liquidazione.
Cosa succede se un pensionato in regime 5B non raggiunge il 30% di spese elettroniche?
Nulla. La maggiorazione del 22% sull’ammanco di spese tracciate è prevista dall’art. 16 della L. 4172/2013 come addizionale all’imposta di scaglione. Sul reddito 5B non esiste imposta di scaglione, quindi non c’è base di calcolo cui sommare la maggiorazione. Non si decade dal regime, non si paga alcuna penalità.
La regola del 30% si applica anche ai redditi greci di un pensionato 5B?
Sì. Il regime 5B copre solo i redditi di fonte estera. I redditi prodotti in Grecia (locazione di un immobile greco, dividendi da società greche, eventuale lavoro autonomo locale) restano soggetti alle aliquote progressive ordinarie. Su quella parte di reddito si applica anche la regola del 30% di spese tracciate, con la relativa maggiorazione del 22% in caso di ammanco.
Le spese effettuate in Italia con carta valgono ai fini del 30% in Grecia?
Sì. La normativa greca considera ammissibili tutte le spese elettroniche effettuate in UE e SEE. Le spese fatte con carta in Italia, Germania o qualsiasi altro Paese UE valgono ai fini della soglia. Il sistema dichiarativo greco precompila però solo le transazioni transitate da banche e POS greci: le spese estere vanno indicate manualmente nei codici 049 e 050 del modello E1, conservando le ricevute giustificative.
Esistono esenzioni dalla regola del 30% nel regime ordinario greco?
Sì, otto categorie sono esenti per legge: contribuenti over 70 a fine anno fiscale, persone con invalidità pari o superiore all’80%, soggetti in amministrazione di sostegno, residenti fiscali esteri obbligati a dichiarare in Grecia, funzionari pubblici greci in servizio all’estero, minori obbligati a dichiarare, chi presta servizio militare, residenti stabilmente in villaggi sotto 500 abitanti o isole sotto 3.100 abitanti. È prevista anche una riduzione dal 30% al 20% se le spese fisse (mutuo, affitto, ENFIA, tasse) superano il 60% del reddito reale.
Il commercialista può dichiarare manualmente di aver raggiunto il 30% in dichiarazione?
Sì. I codici 049 e 050 del modello E1, dove confluiscono le spese elettroniche, sono codici aperti. Il professionista può integrarli con spese ammissibili non incluse nel precompilato: pagamenti UE/SEE, transazioni verso conti non dichiarati come professionali ad AADE, pagamenti via Klarna o assegno. L’onere della prova ricade sul contribuente, che deve conservare ricevute ed estratti conto.
Se non raggiungo il 30% di spese tracciate posso perdere il regime 5B?
No. Le cause di decadenza dal regime 5B sono tassative ed elencate nell’art. 5B della L. 4172/2013 e nella decisione attuativa AADE A.1217/2020: mancato versamento dell’imposta del 7% entro il 31 dicembre, rinuncia volontaria del contribuente, perdita dei requisiti soggettivi (es. trasferimento della residenza fuori dalla Grecia). Il livello di spese tracciate non figura in alcun modo tra le cause di decadenza.
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