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Pensionati ex INPDAP in Grecia: perché non possono godere di una tassa al 7%
Da quando il Parlamento ellenico ha approvato una tassa del 7% per i pensionati che si trasferiscono in Grecia riceviamo decine di richieste d’informazioni ogni giorno. Molte di queste riguardano la posizione degli ex dipendenti della pubblica amministrazione italiana desiderosi di trasferirsi in Grecia per fruire di un regime fiscale decisamente più vantaggioso rispetto a quello italiano.

- "Sono un pensionato dell’Arma dei Carabinieri, trasferendomi in Grecia potrei godere di un’aliquota sostituiva del 7%?"
"Sono un ex dipendente comunale, è conveniente vivere in Grecia?"
Purtroppo però, un po’ come il caso degli ex Inpdap in Portogallo per questa categoria di ex lavoratori, non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, se non in un’unica condizione. Scopriamo quale nel dettaglio.
L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri tra cui anche la Grecia, convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. Tali accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato. Scopo della Convenzione Bilaterale tra la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana è evitare che il contribuente venga assoggettato più volte al pagamento di un’imposta per la medesima manifestazione di reddito.
Per i titolari di pensione italiana, maturata nel privato, ossia, non lavorando alle dipendenze della pubblica amministrazione, la normativa greca prevede un regime vantaggioso per coloro i quali decidono di trasferirsi in Grecia. Infatti, è possibile richiedere al proprio ente previdenziale italiano l’erogazione della pensione lorda in Grecia e in quest’ultimo Paese pagare un’imposta del 7% per 15 anni. Non male, vero?
Per quest’ultimi è applicabile l’Art. 18 della già citata Convenzione che prevede una tassazione esclusiva nel Paese in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza, che recita:
- "Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato."
Per il lettore più attento, adesso, la domanda sorgerà spontanea: “e per gli ex INPDAP in Grecia che hanno lavorato nella pubblica amministrazione?”
Per costoro, la norma di riferimento applicabile è da rintracciarsi nel combinato disposto dagli art. 18 e 19 della Convenzione di non doppia imposizione.
Infatti, mentre il primo recita “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19”, quest’ultimo perentoriamente stabilisce che:
- "2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato."
Pertanto, in virtù della lettura del testo convenzionale è possibile fornire una risposta: è sempre possibile trasferire la propria residenza o eleggere il proprio domicilio in Grecia, tuttavia i soggetti titolari di pensione maturate alle dipendenze della pubblica amministrazione (ex INPDAP in Grecia) saranno comunque tenuti al pagamento delle imposte in Italia.
Come anticipato in precedenza, però, vi è un’eccezione.
Infatti è lo stesso articolo 19 che prosegue così:
- "tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità."
Coloro i quali si trovassero a godere di una pensione italiana maturata lavorando nella pubblica amministrazione italiana e si trovassero a trasferire la propria residenza fiscale in Grecia, godrebbero del più vantaggioso trattamento economico riservato di norma ai lavoratori del settore privato.
Esistono poi dei casi limite di contribuenti che hanno lavorato alle dipendenze della pubblica amministrazione ma poi, o hanno cambiato posto di lavoro, oppure l’ente pubblico per cui prestavano la propria attività lavorativa è stato privatizzato. Alcuni esempi? Gli ex appartenenti alla Ferrovie dello Stato o i dipendenti di Poste.
In questi ed altri casi specifici, a differenza del Portogallo, la già citata Convenzione bilaterale tra Italia e Grecia, prevede un protocollo aggiuntivo che limita la possibilità di esportare al lordo la propria pensione in Grecia per determinate categorie di soggetti: anche questi pensionati sono esclusi dai benefici fiscali in Grecia.
Per chi avesse dei dubbi interpretativi sulla propria posizione, può contattarci tramite uno dei nostri canali per prenotare una consulenza.
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Credo sia ingiusto ed immorale che un cittadino che abbia servito lo Stato per 40 anni ed abbia versato i suoi soldi per i contributi debba essere trattato diversamente. Io ex militare 40 anni di miei soldi allo stato pensione lorda 3100€ ne percepisco 2190. 900€tra tasse e IRPEF. La pensione è frutto di contributi versati c che lo Stato avrebbe dovuto investire. Perché pagare tasse sui soldi prestati allo Stato per avere una pensione? E poi si da un RDC a chi non ha mai versato 1 e dico 1€?.
Caro mio ciò accade xchè a differenza del privato che versa contributi in moneta, lo Stato versa i tuoi contributi in maniera figurativa (preme un tasto sul computer),
“Coloro i quali si trovassero a godere di una pensione italiana maturata lavorando nella pubblica amministrazione italiana e si trovassero a trasferire la propria residenza fiscale in Grecia, godrebbero del più vantaggioso trattamento economico riservato di norma ai lavoratori del settore privato”. Continuo a non capire , quindi nel caso sucitato se io dovessi trasferire la mia residenza in Grecia pagherei il 7% del lordo della mia pensione e nulla allo stato italiano ?
Buongiorno Sig. Alfonso,
il paragrafo che lei cita si riferisce alla possibilità di esportare la pensione al lordo in Grecia anche per gli ex lavoratori del settore pubblico solo nel caso abbiano la nazionalità greca.
In mancanza di tale requisito, non è possibile per i pensionati ex INPDAP esportare la propria pensione al lordo e godere di un’imposta agevolata in Grecia.
Ex appartenente alle forze dell’ordine,già in pensione ,65 anni di età vorrei sapere iter per ottenere la cittadinanza ellenica . Grazie
Chi può indagare se questa disparità di trattamento sia una discriminazione di rilievo costituzionale ?
Per proporre una azione legale/amministrativa nei confronti di INPS/INPDAP chi ha titolo ?
Come si può avviare una classe action?
Quali sono le associazioni o lobby che possono fare passare la richiesta ?
O addirittura quale schieramento politico ne può garantire l’iter parlamentare per farla sfociare in legge o modifica della attuale ?
organizziamoci, è semplicemente una vergogna ! quale versamento figurativo ??? ma cosa dicono ? per decenni dal nostro stipendio hanno tolto i contributi , oltre un terzo e quindi lo Stato se li è trattenuti, quali mancati versamenti rispetto al privato ?? non vi è alcuna differenza è solo un atto criminale ! le merci possono liberamente circolare e noi dopo minimo 40 anni di lavoro e di avere oltre 1/3 in meno dallo stipendio non possiamo avere lo stesso diritto degli altri pensionati di andare dove vogliamo ed avere i vantaggi che il nuovo Stato concede ! bisogna organizzarsi ed essere tutti uniti e cominciare a fare massa critica ed interloquire subito con il nuovo governo !
Mi associo alla richiesta di Franco Longhi. Anche io sono pensionata INPS/INPDAP e vorrei sapere come proporre un azione legale/amministrativa collettiva contro questa disparità di trattamento a mio avviso incostituzionale.
Ritengo siano numerosi i pensionati italiani oggetto di questa ingiustizia davvero insensata.