Pensioni senza tasse in Croazia: a che punto siamo davvero (e il dettaglio della Convenzione che nessuno racconta)
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Torniamo su un tema che avevamo già trattato: facciamo il punto sull’iter della riforma croata e su una clausola della Convenzione Italia-Croazia che, per chi vive di pensione italiana, potrebbe cambiare in modo sostanziale il significato dell’esenzione.
La risposta in breve
L’azzeramento dell’imposta croata sulle pensioni è, a oggi, una proposta del Governo croato (pacchetto anti-inflazione del 28 maggio 2026, decorrenza annunciata 2027): non è ancora legge.
Per il pensionato italiano il punto non è l’aliquota croata, ma un meccanismo della Convenzione Italia-Croazia (art. 18, §2): quando un reddito non è assoggettato a imposizione nello Stato di residenza, la potestà impositiva spetta allo Stato di provenienza. Un’esenzione piena in Croazia, quindi, non si tradurrebbe automaticamente in “zero tasse”: per la pensione privata, la tassazione tornerebbe in Italia. Vediamo con calma perché — e cosa potrebbe cambiare nel percorso parlamentare.
- Cosa avevamo scritto, e a che punto siamo
Qualche mese fa avevamo dato conto della notizia che circolava con entusiasmo tra gli italiani attratti dall’Adriatico: la Croazia si preparava ad azzerare l’imposta sulle pensioni. In quell’articolo — Zero tasse sulla pensione in Croazia — avevamo illustrato la portata potenziale della misura e invitato, già allora, alla cautela sul percorso parlamentare.
Quella cautela si è rivelata fondata: il percorso si sta rivelando più lungo del previsto. Alla data in cui scriviamo, dalle fonti ufficiali croate che abbiamo consultato, il disegno di legge annunciato non risulta ancora formalizzato: la misura vive nel pacchetto di interventi anti-inflazione presentato dal Governo il 28 maggio 2026, illustrato dal ministro delle Finanze Tomislav Ćorić, e l’orizzonte temporale indicato è slittato al 1° gennaio 2027. L’intenzione politica è confermata; il testo che dovrà tradurla in diritto, con i suoi dettagli decisivi, è ancora da scrivere. Fino ad allora resta pienamente in vigore l’attuale regime — che, come vedremo, per il pensionato italiano è tutt’altro che sfavorevole.
Da ricordare
Fino alla pubblicazione del testo di legge e al completamento dell’iter, ogni decisione basata sull’esenzione “annunciata” è prematura. I dettagli del testo — perimetro, soglie, decorrenza — sono esattamente ciò che ne determinerà gli effetti reali.
- Una riforma pensata per i pensionati croati, non per gli stranieri
Per capire il nodo occorre partire da un dato che i titoli italiani tendono a saltare: la riforma non è nata per i pensionati stranieri. Nasce da una battaglia tutta interna — portata avanti soprattutto dal partito dei pensionati croati — per alleggerire il prelievo su chi, in Croazia, ha visto la propria pensione entrare progressivamente nell’area imponibile man mano che gli importi crescevano. L’obiettivo dichiarato è aumentare il netto dei pensionati croati, non attrarre residenti dall’estero.
È una differenza d’impostazione decisiva. I regimi che negli anni hanno reso attraenti Portogallo e Grecia — ne parliamo più avanti — sono stati disegnati apposta per i redditi da pensione di fonte estera, con regole calibrate sul rapporto con le convenzioni internazionali. La misura croata, invece, è un intervento di politica interna che, quasi per inerzia, finirebbe per incrociare anche le pensioni estere percepite da chi risiede in Croazia. E l’incrocio, come vedremo, potrebbe produrre effetti che con ogni probabilità nessuno ha pienamente calcolato.
- Il vero nodo: la clausola di fallback dell’art. 18
Veniamo al cuore della questione. I rapporti fiscali tra i due Paesi sono regolati dalla Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, firmata a Roma il 29 ottobre 1999 e ratificata dall’Italia con la Legge 29 maggio 2009, n. 75. L’articolo 18 disciplina le pensioni private: quelle maturate nel settore privato, tipicamente le pensioni INPS da lavoro dipendente privato o autonomo.
Il paragrafo 1 segue la regola classica: le pensioni private sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del pensionato. Un italiano residente in Croazia, quindi, in via ordinaria paga l’imposta sulla pensione in Croazia e non in Italia. È il principio su cui si regge, oggi, la convenienza del trasferimento.
L’articolo 18, in due righe
§1 — La regola: la pensione privata è imponibile soltanto nello Stato in cui il pensionato risiede.
§2 — L’eccezione: se in quello Stato la pensione non è assoggettata a imposizione, torna imponibile nello Stato dal quale proviene.
Ma il paragrafo 2 introduce un’eccezione tanto sobria nella formulazione quanto rilevante negli effetti: quella regola non si applica quando il beneficiario non è assoggettato a imposizione su quei redditi nello Stato di residenza, secondo la legislazione ivi vigente. In quel caso i redditi tornerebbero imponibili nello Stato dal quale provengono — cioè l’Italia.
Non è un’interpretazione forzata: è la lettera del trattato. E la sua ragione è messa nero su bianco nella relazione governativa al disegno di legge di ratifica (Senato della Repubblica, atto n. 1318, XVI Legislatura), che spiega come questa disposizione trovi giustificazione proprio in considerazione della non imponibilità delle pensioni in base alla legge interna croata dell’epoca, con la precisa funzione di evitare i casi di doppia esenzione. Detto altrimenti: la clausola fu scritta nel 1999 pensando esattamente allo scenario in cui la Croazia non tassa le pensioni. Se la riforma del 2027 fosse confermata nella forma dell’azzeramento, quello scenario tornerebbe attuale.
Da ricordare
La clausola dell’art. 18, §2 non è una tecnicità marginale: è una norma pattizia pensata per evitare che un reddito sfugga a ogni tassazione. Se la Croazia azzerasse l’imposta, l’Italia riacquisterebbe la potestà impositiva sulla pensione privata.
- Perché lo “zero per cento” potrebbe ritorcersi contro
Le conseguenze si colgono con i numeri — che rispetto al nostro primo articolo vanno peraltro aggiornati in meglio, per quanto riguarda il presente. Un pensionato con 40.000 euro lordi l’anno che resta in Italia paga circa 10.300 euro di IRPEF, al netto delle detrazioni. Trasferendosi in Croazia con le regole oggi in vigore, il quadro è persino più favorevole di quello che avevamo descritto: con la riforma fiscale croata che ha abolito l’addizionale comunale e ridotto le aliquote, sulle pensioni si applicano oggi aliquote effettive dimezzate del 10% e del 15% (la seconda oltre i 60.000 euro annui), con una deduzione personale di base. Su 40.000 euro, l’imposta croata si colloca nell’ordine dei 3.000–3.500 euro, con variazioni legate al comune di residenza. Il vantaggio rispetto all’Italia, quindi, oggi c’è ed è ampio.
Se però la Croazia azzerasse l’imposta e la pensione risultasse interamente esente, scatterebbe l’art. 18, §2: la pensione non sarebbe più “assoggettata a imposizione” in Croazia e la potestà tornerebbe all’Italia. Risultato: non “zero”, ma di nuovo circa 10.300 euro di IRPEF italiana — quasi il triplo di quanto quel pensionato paga oggi in Croazia. Concretamente, l’INPS applica la detassazione — cioè paga la pensione al lordo della ritenuta italiana — soltanto dietro documentazione che provi l’avvenuta tassazione nel Paese di residenza. Se venisse meno la tassazione croata, verrebbe meno quella prova, e la ritenuta italiana tornerebbe a operare.
Il paradosso è evidente: la misura che sulla carta promette il massimo vantaggio finirebbe, per il pensionato italiano con pensione privata, per cancellare il vantaggio che oggi esiste davvero, riportandolo alla tassazione piena italiana.
- La beffa: un’esenzione che genererebbe gettito… per l’Italia
C’è poi un risvolto che rovescia la logica stessa della misura, e che tocca la Croazia da vicino. La clausola dell’art. 18, §2 non guarda alla nazionalità del pensionato: si applica a chiunque risieda in Croazia e percepisca una pensione privata di fonte italiana. Non solo l’italiano trasferitosi sull’Adriatico, quindi, ma anche — e sono molti — i cittadini croati che hanno lavorato per anni in Italia e oggi, rientrati in patria, percepiscono una pensione INPS.
Per costoro l’effetto di un’esenzione piena sarebbe tanto paradossale quanto concreto. Finché la Croazia tassa quella pensione, il prelievo resta in Croazia e alimenta il bilancio croato. Se la Croazia azzerasse l’imposta, quella stessa pensione — non più assoggettata a imposizione in Croazia — tornerebbe imponibile in Italia. La beffa sarebbe perfetta: la Croazia rinuncerebbe al proprio gettito, ma il pensionato non intascherebbe nulla di più, perché il prelievo si sposterebbe a Roma.
Detto senza giri di parole: una misura pensata per far respirare i pensionati croati rischierebbe, sulla parte di pensioni di fonte estera, di trasferire gettito dalla Croazia all’Italia — senza vantaggio per nessuno, se non per l’Erario italiano. È l’esatto contrario dell’effetto voluto, ed è la ragione per cui la forma tecnica con cui la riforma verrà scritta conta più dell’annuncio.
- Le convenzioni non amano il vuoto: la lezione di Portogallo e Grecia
C’è un equivoco che conviene sciogliere subito: le convenzioni contro le doppie imposizioni servono a evitare che uno stesso reddito sia tassato due volte, non a garantire che sia tassato almeno una volta. La doppia esenzione, di per sé, non è vietata: dipende da come è scritto il singolo trattato. E alcuni trattati — come quello tra Italia e Croazia, per le pensioni private — contengono una clausola pensata apposta per impedirla.
Portogallo e Grecia lo dimostrano bene, per contrasto. Lisbona, con il regime NHR, ha prima esentato del tutto le pensioni estere e poi, dal 2020, le ha tassate al 10% (il regime è chiuso ai nuovi ingressi dal 2024); Atene applica un’imposta sostitutiva del 7% per quindici anni. Quei regimi hanno funzionato perché le convenzioni dell’Italia con Portogallo e Grecia non contengono, per le pensioni private, una clausola come quella croata: non a caso l’esenzione piena portoghese della prima stagione NHR ha potuto convivere con la detassazione italiana.
Ecco perché è proprio la Croazia a doversi muovere con più cautela di tutti. Con l’azzeramento secco, la potestà impositiva tornerebbe all’Italia; con un’aliquota anche solo simbolica, la pensione resterebbe “assoggettata a imposizione” in Croazia e il prelievo — ridotto — resterebbe a Zagabria. Quando il trattato contiene una clausola di questo tipo, una piccola imposta vale più di nessuna imposta.
Il nostro auspicio, che è anche una previsione ragionevole sull’iter parlamentare, è che Zagabria affianchi alla misura interna un regime dedicato alle pensioni di fonte estera — sul modello di Portogallo e Grecia — con un’aliquota marginale o una franchigia calibrata. Terrebbe insieme tutto: attrattività per i pensionati esteri, gettito che resta in Croazia, nessun corto circuito con la Convenzione.
In sintesi, tre modi di disegnare la misura e i loro effetti sulla pensione italiana privata:
| Disegno della misura | Pensione estera tassata in Croazia? | Chi tasserebbe la pensione italiana privata |
|---|---|---|
| Azzeramento totale (proposta attuale) | No | Italia (art. 18 §2) |
| Aliquota marginale dedicata (modello Grecia 7% / Portogallo 10%) | Sì, ad aliquota ridotta | Croazia (art. 18 §1) |
| Franchigia calibrata con eccedenza tassata | Sì, sopra la soglia | Croazia, per la parte tassata |
- Oggi e domani: il confronto
Per fissare i concetti, ecco la posizione del pensionato con il regime attuale e nello scenario di un’esenzione piena, distinguendo pensione privata e pubblica.
| Profilo | Oggi (regime croato attuale) | Se passasse l’azzeramento |
|---|---|---|
| Pensione privata (es. 40.000 €) | ≈ 3.000–3.500 € in Croazia | Potestà all’Italia: ≈ 10.300 € IRPEF |
| Pensione pubblica | Tassata in Italia (art. 19) | Invariata: tassata in Italia |
| Dove si pagherebbe | Croazia | Italia |
| Norma applicabile | Art. 18 §1 (residenza) | Art. 18 §2 (Stato di provenienza) |
- Le pensioni pubbliche: qui non cambia nulla
Per chi percepisce una pensione pubblica — ex dipendenti dello Stato, insegnanti, forze armate, personale della pubblica amministrazione — il ragionamento non si applica affatto. L’art. 19 della Convenzione riserva già oggi la tassazione di queste pensioni all’Italia (salvo il caso particolare di chi abbia soltanto la cittadinanza croata e vi risieda). Ciò che conta, ai fini della qualificazione, non è l’ente che eroga la pensione ma la natura del rapporto di lavoro che l’ha generata: una distinzione tutt’altro che teorica, come dimostrano i casi di pensioni “miste” su cui l’Agenzia delle Entrate è tornata più volte. Per i titolari di pensione pubblica, in ogni caso, la riforma croata sarebbe ininfluente: pagano in Italia adesso e continuerebbero a pagare in Italia.
- Conclusioni
Facciamo il punto. Primo: la riforma croata, a oggi, è un impegno politico datato 28 maggio 2026, non una legge. Il testo — con perimetro, soglie e decorrenza — deve ancora nascere, e con esso ogni valutazione definitiva. Secondo: il regime croato attualmente in vigore resta, per il pensionato privato italiano, uno dei più favorevoli d’Europa a legislazione vigente — aliquote effettive del 10% e 15%, nessuna addizionale comunale, un risparmio concreto rispetto all’IRPEF italiana. Terzo: paradossalmente, per chi percepisce una pensione italiana privata, l’azzeramento secco rischierebbe di essere la versione peggiore della riforma, perché la clausola dell’art. 18, §2 riporterebbe la tassazione in Italia, cancellando il vantaggio che oggi esiste.
La partita vera si gioca dunque sul come, non sul se. Un regime dedicato alle pensioni estere con aliquota marginale, o una franchigia ben disegnata, trasformerebbero la Croazia in una destinazione fiscalmente imbattibile nel Mediterraneo; l’azzeramento indistinto, al contrario, produrrebbe l’effetto opposto a quello annunciato. Seguiremo l’iter passo per passo e aggiorneremo questa pagina a ogni sviluppo: dalla pubblicazione del disegno di legge al testo definitivo. Nel frattempo, chi valuta il trasferimento farà bene a decidere sui numeri di oggi — non sugli annunci di domani — e a costruire fin da subito una residenza fiscale solida e documentata: come abbiamo raccontato nel caso di un professionista trasferito a Cipro a cui l’iscrizione AIRE non è bastata, la forma senza la sostanza non regge davanti al fisco.
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- Riferimenti essenziali
- Convenzione Italia-Croazia (1999), artt. 18 e 19: Firmata a Roma il 29 ottobre 1999 e ratificata con la Legge 29 maggio 2009, n. 75. L’art. 18 disciplina le pensioni private, l’art. 19 quelle pubbliche.
- Relazione al disegno di legge di ratifica (Senato, atto n. 1318, XVI Legislatura): La relazione governativa esplicita la ratio dell’art. 18, §2: evitare i casi di doppia esenzione.
- Governo croato, pacchetto anti-inflazione del 28 maggio 2026: Comunicato della seduta del Governo della Repubblica di Croazia (Vlada RH) con l’annuncio dell’azzeramento dell’imposta sulle pensioni dal 2027.
- I modelli Grecia e Portogallo: Grecia, art. 5B della Legge 4172/2013, imposta sostitutiva del 7% per quindici anni. Portogallo: regime NHR, aliquota del 10% sulle pensioni estere, chiuso ai nuovi ingressi dal 2024.
Disclaimer
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e si riferiscono al quadro normativo e alle proposte note alla data di pubblicazione. La fiscalità internazionale è in costante evoluzione e la riforma qui discussa non è ancora legge: prima di assumere decisioni che incidono sulla propria posizione fiscale è opportuno richiedere una consulenza personalizzata a un professionista abilitato.
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