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Tassazione delle pensioni ex INPDAP in Croazia

In questo approfondimento del blog di Expatria, approfondiremo il tema della tassazione delle pensioni degli ex Inpdap in Croazia, ovvero il trattamento fiscale imposto agli ex dipendenti della pubblica amministrazione italiana in caso di trasferimento di residenza in Croazia.

ex inpdap in croazia

A seguito dell’ingresso della Croazia in Area Schengen e l’adozione dell’euro come moneta, la Croazia riceve particolari attenzioni dai pensionati italiani, desiderosi di trasferirsi in un Paese ancora familiare e genuino, ma soprattutto vicino all’Italia sia fisicamente che storicamente.

Riceviamo giornalmente diverse richieste di trasferimento da parte degli italiani intenzionati a vivere in Croazia in pensione; molte di queste richieste sono trasmesse da pensionati ex Inpdap, ovvero ex dipendenti della pubblica amministrazione. Questo articolo dunque vuole fare chiarezza su dove sono tenuti a pagare le imposte i pensionati italiani che hanno lavorato per la pubblica amministrazione e che vogliono trasferirsi in Croazia.

Rispondiamo in modo sintetico alla domanda e, nel proseguo dell’articolo spigheremo, sulla scorta degli elementi normativi i motivi della risposta. No, i pensionati ex Inpdap in Croazia non possono ottenere la pensione detassata e sono tenuti al pagamento delle imposte in Italia.

Per poter spigare perché non è possibile ottenere la pensione detassata in Croazia, bisogna fare qualche passo indietro e fornire qualche informazione al lettore sull’applicazione delle disposizioni della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Croazia

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri tra cui anche la Croazia, convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. I trattati stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. Tali accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.

Scopo della Convenzione Bilaterale tra la Croazia e la Repubblica Italiana è evitare che il contribuente venga assoggettato più volte al pagamento di un’imposta per la medesima manifestazione di reddito.

Per i titolari di pensione italiana, maturata nel privato – ossia, chi non ha lavorato alle dipendenze della pubblica amministrazione – è previsto un regime vantaggioso per coloro i quali decidono di trasferirsi in Croazia. Infatti, è possibile richiedere al proprio ente previdenziale italiano l’erogazione della pensione lorda su un conto corrente croato ed il pagamento delle tasse sulla pensione italiana in Croazia.
Per quest’ultima infatti, è applicabile l’Art. 18 della già citata Convenzione tra Italia e Croazia che prevede una tassazione esclusiva nel Paese in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza, che recita:

“[…] le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”
Che, parafrasando, può essere interpretato così: le pensioni pagate ad un residente in Croazia, sono imponibili esclusivamente in Croazia.

Per il lettore più attento, adesso, la domanda sorgerà spontanea: “e per i pensionati ex Inpdap in Croazia che hanno lavorato nella pubblica amministrazione?”
Per costoro, la norma di riferimento applicabile è da rintracciarsi nel combinato disposto dagli art. 18 e 19 della Convenzione di non doppia imposizione tra Italia e Croazia.
Infatti, l’Art.18 con il rimando all’Art.19 che recita “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19″, viene stabilito che:

“2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.”

Dalla lettura del testo della Convenzione tra Italia e Croazia comprendiamo come gli ex dipendenti comunali, delle forze dell’ordine, i dipendenti della regione, infermieri e medici ospedalieri, oggi in pensione, pur vivendo in Croazia, sono tenuti al pagamento delle imposte in Italia e non possono richiedere l’erogazione della pensione lorda all’Ente Previdenziale INPS.

Nell’Art. 19 della Convenzione è possibile però rintracciare un’eccezione alla norma.
Il comma 2, lettera B recita:

“tali pensioni, sono imponibili nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione.”

Requisiti per ottenere una pensione pubblica detassata in Croazia sono:
• Pensione pubblica (Ex Inpdap);
• Residenza in Croazia;
Nazionalità croata;
Assenza di nazionalità italiana.

Pertanto, una persona di nazionalità croata che percepisce una pensione maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione italiana, può trasferirsi in Croazia e richiedere l’erogazione della pensione lorda, con tassazione esclusiva in Croazia.

Attenzione: l’Art. 19 della Convenzione in essere tra Italia e Croazia, se da un lato esclude i percettori di “pensioni pubbliche” dal godimento della tassazione esclusiva in Croazia, da una parte prevede un’eccezione, rappresentata da coloro che percepiscono pensioni pubbliche ma che abbiano la “nazionalità” croata e non abbiano la nazionalità italiana, da non confondersi con la “cittadinanza”. Terminologia che, nel linguaggio comune è utilizzata come sinonimo, ma che nel caso di specie crea non poche ambiguità interpretative alla norma.

Se vuoi saperne di più sulla differenza tra cittadinanza e nazionalità, leggi questo approfondimento.

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