Sistema fiscale territoriale di Panama: come funziona e cosa significa per un italiano che si trasferisce

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Panama tassa solo i redditi prodotti sul suo territorio: quelli di fonte estera restano esenti. Ma per un italiano la tassazione territoriale non è un passaporto fiscale: fra black list, onere della prova invertito e nuovo domicilio «affettivo», l’uscita dal Fisco italiano va costruita — e documentata — prima della partenza.

La risposta in breve

Panama tassa solo i redditi prodotti sul proprio territorio (la cosiddetta renta de fuente panameña): quelli di fonte estera restano, in linea di principio, esenti a Panama. Per un italiano questo non significa uscire automaticamente dal Fisco italiano. Finché la residenza fiscale resta in Italia vale il principio del reddito mondiale (art. 3 TUIR); e se ci si trasferisce davvero, la partita si complica perché Panama è inclusa sia nella black list italiana delle persone fisiche (D.M. 4 maggio 1999) sia, a oggi, nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative (confermata il 17 febbraio 2026, prossima revisione a ottobre 2026). Questo comporta l’inversione dell’onere della prova: è il contribuente, non l’Agenzia delle Entrate, a dover dimostrare che il trasferimento è reale. Dal 2024 la riforma dell’art. 2 del TUIR (D.Lgs. 209/2023) ha inoltre ridefinito il domicilio fiscale come il luogo delle relazioni personali e familiari: mantenere la famiglia in Italia, anche vivendo a Panama più di 183 giorni l’anno, può bastare a restare fiscalmente residenti in Italia. La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Panama (L. 208/2016, in vigore dal 1° giugno 2017) offre criteri per risolvere i casi di doppia residenza, ma non cancella la presunzione né gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Il sistema fiscale panamense si fonda su un criterio territoriale puro, amministrato dalla Dirección General de Ingresos (DGI): sono tassati solo i redditi che si considerano prodotti entro i confini di Panama, la renta de fuente panameña, secondo la definizione degli artt. 694 e seguenti del Código Fiscal panamense. I redditi di fonte estera — dividendi, interessi, canoni, plusvalenze generate fuori dal Paese — restano generalmente esenti, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza di chi li percepisce.

Per le persone fisiche residenti a Panama (chi vi soggiorna oltre 183 giorni l’anno, anche non consecutivi, o vi ha fissato il centro dei propri interessi economici e familiari), il reddito di fonte locale è tassato secondo scaglioni progressivi.

Queste le aliquote applicate alle persone fisiche residenti sul reddito di fonte panamense, ai sensi dell’art. 700 del Código Fiscal (fonte: DGI Panama):

Reddito annuo (USD)Aliquota
Fino a 11.0000%
Da 11.001 a 50.00015%
Oltre 50.0005.850 USD + 25% sull’eccedenza

Le società (SA, Sociedad Anónima, e SRL) scontano un’imposta sul reddito d’impresa del 25%, con IVA locale (ITBMS) al 7%. Non esistono, nel diritto panamense, regimi di participation exemption, consolidato fiscale, thin capitalization, CFC o ruling preventivi: la legislazione panamense è, per costruzione, minimalista, e lascia alla territorialità il compito di attrarre capitali e strutture internazionali.

Il tema della reputazione va comunque messo in prospettiva: dopo lo scandalo dei Panama Papers (2016), il Paese ha aderito alla Convenzione multilaterale OCSE-COE sulla mutua assistenza amministrativa, allo scambio automatico di informazioni finanziarie CRS (operativo dal 2018) e alle misure BEPS. La territorialità fiscale, oggi, convive con una trasparenza informativa che non esisteva un decennio fa — un punto che chi valuta Panama tende a sottovalutare.

Il principio di territorialità panamense riguarda esclusivamente Panama. Finché una persona fisica resta fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, si applica il principio opposto: la tassazione sul reddito ovunque prodotto (art. 3 TUIR, worldwide taxation). I due sistemi non si compensano automaticamente: convivono, e la sovrapposizione è gestita dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, non dal solo fatto di vivere a Panama.

Qui interviene un cambiamento importante, spesso sottovalutato da chi pianifica il trasferimento sulla base di informazioni non aggiornate. La riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023), operativa dal periodo d’imposta 2024 e chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 4 novembre 2024, ha riscritto l’art. 2 del TUIR. Una persona fisica è oggi considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni, 184 negli anni bisestili), verifica anche uno solo di questi tre criteri:

  • ha la residenza in Italia ai sensi del codice civile (dimora abituale);
  • ha il domicilio in Italia, oggi definito per legge come «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona»;
  • è fisicamente presente in Italia (nuovo criterio autonomo, introdotto dalla riforma).


Basta uno solo di questi elementi
, per la maggior parte dell’anno, per restare (o tornare a essere) residenti in Italia. È qui che molti trasferimenti a Panama si incrinano: un imprenditore può soggiornare a Panama City per 300 giorni l’anno, ma se coniuge e figli restano nella casa di famiglia in Italia, il domicilio — nella sua nuova definizione affettiva — resta italiano. Il criterio dei giorni, da solo, non basta più a garantire l’uscita dal sistema fiscale italiano.

Un’ultima novità del 2024 riguarda proprio l’iscrizione anagrafica: la cancellazione dal Comune e l’iscrizione all’AIRE non producono più, come in passato, un effetto quasi automatico. Dal 1° gennaio 2024 anche il dato anagrafico vale «salvo prova contraria»: l’Agenzia delle Entrate può contestarlo se gli altri elementi di fatto (famiglia, casa, conti, vita sociale) indicano il contrario.

Da ricordare

Dal 2024 i giorni di permanenza all’estero non bastano più da soli: se il domicilio affettivo e familiare resta in Italia, anche una lunga permanenza a Panama non impedisce la tassazione sul reddito mondiale in Italia.

La Convenzione tra Italia e Panama per evitare le doppie imposizioni, con Protocollo aggiuntivo, è stata firmata a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. La ratifica è stata autorizzata con la legge 3 novembre 2016, n. 208 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2016); la Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2017 e si applica, con riferimento alle ritenute, ai redditi percepiti dal 1° gennaio 2018.

Il testo segue in larga parte il Modello OCSE. L’art. 4 disciplina i casi di doppia residenza attraverso le tie-breaker rules, da applicare in ordine gerarchico e non alternativo: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, cittadinanza, ed eventualmente procedura amichevole tra le due amministrazioni fiscali. Un elemento meno noto, ma decisivo per chi si trasferisce a metà anno, è la clausola di split year prevista dal Protocollo aggiuntivo: la approfondiamo nel box che segue.

Ciò che la Convenzione non fa, ed è il punto su cui si concentrano i maggiori equivoci, è disattivare la presunzione antielusiva prevista dal diritto interno italiano per i Paesi black list. La Convenzione risolve i conflitti di doppia residenza tra i due Stati contraenti — un meccanismo analogo a quello che abbiamo visto per la doppia imposizione delle pensioni estere — ma non incide sull’onere della prova che l’art. 2, comma 2-bis del TUIR pone a carico del contribuente trasferito in un Paese black list. Sono piani distinti: uno di diritto convenzionale, l’altro di diritto interno anti-abuso.

Focus: la clausola di split year

Cos’è. In caso di trasferimento della residenza in corso d’anno, il periodo d’imposta si divide in due frazioni: fino al giorno del trasferimento la residenza fiscale — e con essa la tassazione sul reddito mondiale — resta nello Stato di partenza; dal giorno successivo si radica nello Stato di arrivo.

Dove si trova. Al punto 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Panama, con riferimento all’articolo 4: l’assoggettamento all’imposta «termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio».

Esempio. Chi perfeziona il trasferimento a Panama il 1° settembre è residente in Italia (tassazione mondiale) fino al 31 agosto e residente a Panama dal 1° settembre: da quel momento i redditi di fonte estera sono esenti per territorialità.

Perché è rara. Solo le Convenzioni italiane con Germania, Svizzera e Panama la prevedono espressamente (Circolare AE n. 20/E/2024): in tutti gli altri trattati la doppia residenza si risolve solo per l’intero periodo d’imposta.

Attenzione. La clausola opera sul piano convenzionale e presuppone un cambio di domicilio effettivo e provato: non neutralizza la presunzione di residenza prevista per i Paesi black list dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR.

Panama è inclusa, in base all’art. 1 del D.M. 4 maggio 1999 (adottato in attuazione dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR), tra gli Stati a regime fiscale privilegiato rilevanti per le persone fisiche. La conseguenza pratica è netta: il cittadino italiano cancellato dall’anagrafe e trasferito a Panama è presunto fiscalmente residente in Italia, salvo prova contraria a proprio carico. L’Agenzia delle Entrate non deve dimostrare nulla in partenza: parte dal presupposto che il trasferimento sia stato motivato da sole ragioni fiscali, ed è il contribuente a dover fornire prove rigorose del contrario (dove vive, dove sono i suoi affetti, dove spende il proprio reddito).

Accanto alla black list italiana esiste la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, aggiornata periodicamente dal Consiglio dell’Unione europea. Nell’aggiornamento del 17 febbraio 2026 Panama è stata confermata nell’elenco, insieme a Samoa Americane, Anguilla, Guam, Palau, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Americane, Vanuatu e Vietnam. Le autorità panamensi puntano a un’uscita in occasione della prossima revisione, prevista per ottobre 2026, ma a oggi la permanenza è confermata. Le due liste hanno basi giuridiche ed effetti tecnici diversi, ma convergono nello stesso messaggio operativo: chi si trasferisce a Panama deve documentare la propria posizione in modo sistematico, non episodico.

Chi pianifica di operare tramite una società costituita a Panama (tipicamente una Sociedad Anónima) deve considerare la normativa italiana sulle Controlled Foreign Companies, riformata dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal periodo d’imposta 2024. Il nuovo art. 167 TUIR fissa la soglia di tassazione effettiva estera al 15%, in linea con le GloBE Rules del Pillar Two: se la società estera controllata da un soggetto italiano sconta un’aliquota effettiva inferiore al 15% ed è titolare per oltre un terzo di proventi qualificabili come passive income (dividendi, interessi, canoni, plusvalenze da partecipazioni e simili), scatta la tassazione per trasparenza in capo al socio italiano, salvo l’opzione — per le controllate con bilancio certificato — per un’imposta sostitutiva del 15% (nuovo comma 4-ter). Poiché il regime territoriale panamense esenta tipicamente proprio i redditi passivi di fonte estera, una società panamense priva di sostanza economica reale in loco (uffici, dipendenti, gestione operativa effettiva) rientra facilmente in questo perimetro. Panama, dal canto suo, non prevede una propria normativa CFC né regimi di ruling: la partita si gioca interamente sul lato italiano.

Chi resta fiscalmente residente in Italia (o non riesce a dimostrare il contrario) deve indicare nel quadro RW i conti correnti, gli immobili e le partecipazioni detenute a Panama. Per i Paesi black list le sanzioni per omessa o infedele compilazione sono raddoppiate rispetto all’ordinario: dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato, invece del 3%-15% previsto per gli altri Paesi (art. 5 del D.L. 167/1990). Anche i dividendi distribuiti da una società localizzata in un Paese black list seguono un regime penalizzante: non l’imposta sostitutiva del 26% prevista in via ordinaria, ma un concorso integrale alla formazione del reddito imponibile, salvo che il contribuente dimostri, tramite interpello, che dalla partecipazione non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata.

L’iscrizione all’AIRE resta un passaggio necessario — va effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, ai sensi dell’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 — ma da sola non è mai stata sufficiente per un Paese black list, e dal 2024 lo è ancora meno: anche il dato anagrafico opera «salvo prova contraria», come abbiamo già visto nel caso della residenza fiscale a Cipro. Per essere considerati non residenti occorre non integrare, per la maggior parte del periodo d’imposta, nessuno dei tre criteri di collegamento oggi previsti dall’art. 2 del TUIR: niente residenza civilistica in Italia, niente domicilio (nel senso di relazioni personali e familiari) in Italia, niente presenza fisica prevalente in Italia.

Per chi si trasferisce a Panama, Paese black list, l’onere di dimostrare tutto questo è a carico del contribuente, non dell’Agenzia delle Entrate. Nella pratica, ciò significa costruire — e conservare, anno per anno — un fascicolo probatorio che documenti in modo coerente la vita reale a Panama: certificazione di soggiorno rilasciata dal Servicio Nacional de Migración, utenze intestate e coerenti con un uso abituale dell’abitazione, movimenti bancari locali, iscrizioni scolastiche e sanitarie della famiglia se questa si trasferisce con il contribuente, e l’assenza di un’abitazione permanente «a disposizione» in Italia: un immobile lasciato libero e utilizzabile tutto l’anno è, per la giurisprudenza, un indizio che pesa contro il contribuente (va locato a terzi non familiari, con contratto registrato, o venduto).

Caso pratico

Un pensionato italiano ottiene la Visa Pensionado, si iscrive all’AIRE e si trasferisce a Panama City, dove risiede oltre 200 giorni l’anno. Mantiene però, in Italia, l’abitazione di famiglia a disposizione tutto l’anno e il conto corrente principale, su cui continuano ad affluire l’affitto di un secondo immobile e i risparmi. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate parte dalla presunzione di residenza in Italia (Paese black list): l’abitazione rimasta a disposizione tutto l’anno e il baricentro patrimoniale rimasto in Italia sono elementi che, da soli, possono vanificare i 200 giorni trascorsi a Panama. Il numero di giorni all’estero, senza una rottura sostanziale dei legami economici e familiari con l’Italia, non è una prova sufficiente.

La tassazione territoriale panamense è reale e vantaggiosa, ma produce i suoi effetti solo per chi è davvero uscito dal sistema fiscale italiano. Ed è qui che si gioca la partita: Panama è un Paese black list, l’onere della prova è invertito e dal 2024 il domicilio segue le relazioni personali e familiari. Nessuno di questi ostacoli è insormontabile; nessuno, però, si supera da solo o a posteriori.

Un eventuale trasferimento a Panama deve quindi essere pienamente pianificato, prima della partenza: la scelta del momento del trasferimento (anche per utilizzare correttamente lo split year convenzionale), la rottura documentata dei legami personali e patrimoniali con l’Italia, una eventuale struttura societaria dotata di sostanza economica reale e la costruzione, anno per anno, del fascicolo probatorio. Improvvisare — o affidarsi alla sola iscrizione AIRE — significa esporsi a un accertamento con presunzione a proprio sfavore, sanzioni raddoppiate sul quadro RW e possibile tassazione per trasparenza delle società panamensi. Chi invece vuole prima capire com’è la vita nel Paese può partire dalla nostra guida su vivere a Panama.

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FAQ

No. È una condizione necessaria ma non sufficiente, soprattutto per un Paese black list come Panama: dal 2024 vale «salvo prova contraria» anche il dato anagrafico, e l’onere di dimostrare la residenza reale resta interamente a carico del contribuente.

Dal 2024 il domicilio fiscale coincide con il luogo delle relazioni personali e familiari: se coniuge e figli restano in Italia, il domicilio — e con esso la residenza fiscale — può restare italiano, indipendentemente dai giorni trascorsi a Panama.

Sì. L’aggiornamento del 17 febbraio 2026 conferma Panama nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, insieme ad altri nove Paesi. La prossima revisione è fissata per ottobre 2026.

Sì, se resti fiscalmente residente in Italia: il conto va indicato nel quadro RW. Trattandosi di un Paese black list, le sanzioni per omessa o infedele compilazione sono raddoppiate, dal 6% al 30% dell’importo, invece del 3%-15% ordinario.

La Convenzione, in vigore dal 2017, risolve i conflitti di doppia residenza tra i due Stati e prevede persino una clausola di split year, rara nei trattati italiani. Non elimina però la presunzione di residenza in Italia prevista dal diritto interno per i Paesi black list: sono questioni giuridicamente distinte.

Sì, se è controllata da un soggetto italiano e produce prevalentemente redditi passivi tassati a un’aliquota effettiva inferiore al 15%: si applicano le regole CFC riformate nel 2024 (art. 167 TUIR), con tassazione per trasparenza in capo al socio italiano, salvo l’opzione per l’imposta sostitutiva del 15% se il bilancio è certificato.

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e si riferiscono al quadro normativo vigente alla data di pubblicazione. La fiscalità internazionale è in costante evoluzione e ogni situazione personale presenta variabili specifiche: prima di assumere decisioni che incidono sulla propria posizione fiscale, è opportuno richiedere una consulenza personalizzata a un professionista abilitato.

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