Pensioni Croazia 2027: c'è il testo, e non è zero tasse
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A luglio avevamo scritto che tutto si sarebbe giocato su come la misura sarebbe stata scritta, non su se sarebbe arrivata. Il testo è andato in consultazione pubblica fino al 30 agosto 2026 e la risposta ora c’è: non è l’azzeramento secco che era stato annunciato. Ed è una notizia migliore di quanto sembri.
La risposta in breve
Il progetto croato in discussione non abolisce l’imposta sulle pensioni: sostituisce l’attuale abbattimento del 50% con un abbattimento del 100% limitato alla quota di base imponibile soggetta all’aliquota bassa, indicativamente fino a 5.000 euro mensili di base imponibile. Oltre quella soglia l’imposta resta dovuta ad aliquota alta. Le pensioni estere percepite dai residenti fiscali croati sono equiparate per legge a quelle croate e vi rientrerebbero. Al 4 settembre 2026 non è ancora legge: la consultazione si è chiusa il 30 agosto, mancano il passaggio in Sabor e la pubblicazione in Narodne novine.
- Otto mesi di annunci, poi un documento
Per tutto il 2026 la riforma croata delle pensioni è esistita come dichiarazione. A dicembre l’allora ministro delle Finanze annunciava che dal 1° gennaio 2027 le pensioni non sarebbero più state tassate; a maggio il partito dei pensionati rivendicava l’accordo con il Governo; a fine luglio il ministro confermava l’impegno in conferenza stampa. Ogni volta, però, mancava la sola cosa che conta davvero in materia fiscale: un testo da leggere.
Quel testo è arrivato a fine luglio, con l’apertura del javno savjetovanje — la consultazione pubblica obbligatoria che in Croazia precede l’esame parlamentare — sul Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, il progetto di modifica della legge sull’imposta sul reddito. La consultazione si è chiusa il 30 agosto 2026. È il primo momento, in tutta la vicenda, in cui si può ragionare su disposizioni e non su titoli di giornale.
- Cosa dice davvero il testo: abbattimento, non abolizione
Per capire la portata della proposta serve prima ricordare come funziona oggi la tassazione delle pensioni in Croazia, perché la riforma non tocca l’impianto: ne modifica un solo parametro.
Il pensionato residente in Croazia sottrae dalla pensione lorda una detrazione personale di base di 600 euro al mese. Su quel che resta — la base imponibile — si applicano due aliquote: una bassa fino a 5.000 euro mensili di base imponibile (60.000 euro annui) e una alta sull’eccedenza. Sull’imposta così calcolata interviene poi l’agevolazione che esiste dal 2017: l’imposta relativa alla pensione viene ridotta del 50%.
Il progetto in consultazione interviene esattamente lì. Sostituisce quel 50% con un abbattimento del 100%, ma — ed è il punto che i titoli italiani hanno saltato — lo limita alla quota proporzionale dell’imposta calcolata sulla parte di base imponibile soggetta all’aliquota bassa. Sulla parte eccedente, quella che sconta l’aliquota alta, l’imposta continuerebbe a essere dovuta per intero.
La differenza rispetto all’annuncio non è semantica. Il pensionato resterebbe soggetto passivo dell’imposta croata, con una base imponibile, un’aliquota applicabile e un obbligo dichiarativo. Semplicemente, sotto una certa soglia l’imposta liquidata risulterebbe pari a zero. Non è la stessa cosa che dire che le pensioni sono esenti — e più avanti vedremo perché, per chi percepisce una pensione italiana, questa distinzione vale molto.
L’esempio che il Governo croato ha inserito nella propria relazione è chiaro: una pensione da 1.000 euro, al netto della detrazione di 600 euro, lascia 400 euro di base imponibile; con un’aliquota del 20% l’imposta è 80 euro, oggi dimezzata a 40. Con la riforma quei 40 euro verrebbero azzerati, e la pensione netta salirebbe da 960 a 1.000 euro.
- La soglia dei 5.000 euro e i cinque pensionati croati
La soglia è il dato più citato e meno compreso. Le cifre che circolano sono due, apparentemente in conflitto: alcune fonti parlano di 5.000 euro, altre di circa 5.600 euro lordi mensili. Sono entrambe corrette e si riferiscono a due grandezze diverse: 5.000 euro è il limite della base imponibile soggetta all’aliquota bassa; 5.600 euro è l’importo lordo corrispondente, una volta riaggiunta la detrazione personale di almeno 600 euro. Vale la pena tenerlo a mente, perché la confusione tra lordo e base imponibile è la principale fonte di errore nei calcoli fai-da-te.
Il punto interessante è però un altro, e viene da un dato dell’istituto previdenziale croato. Interrogato su quanti pensionati superino effettivamente i 5.000 euro lordi mensili, l’HZMO ha risposto che ad aprile 2026 erano cinque. Cinque persone in tutta la Croazia.
Il che significa che, per la platea croata, la soglia è puramente teorica: la riforma è a tutti gli effetti un’abolizione. Ma significa anche un’altra cosa, che riguarda direttamente il nostro lettore: la soglia non è stata calibrata pensando ai pensionati esteri. È stata fissata a un livello che non incide su nessuno in Croazia, senza che il legislatore si sia posto il problema di chi percepisce una pensione di fonte estera. È lo stesso schema che avevamo già segnalato a luglio: una misura di politica interna che incrocia le pensioni estere quasi per inerzia.
- Le pensioni italiane rientrerebbero nella misura?
La domanda è legittima, perché nulla nella comunicazione istituzionale croata menziona i pensionati stranieri. La risposta, allo stato, discende dalla struttura della legge croata più che dal progetto di riforma.
La legge croata sull’imposta sul reddito non tratta le pensioni estere come una categoria autonoma. Le colloca tra i redditi da lavoro dipendente, insieme alle pensioni croate, stabilendo espressamente che vi rientrano anche le pensioni dei residenti percepite all’estero. Ne discende l’applicazione automatica di tutte le regole della categoria — detrazione personale, aliquote, e appunto l’abbattimento del 50%. Che l’abbattimento si applichi anche alle pensioni estere non è un’interpretazione: è scritto sulla pagina che il Governo croato dedica alla tassazione delle pensioni estere, dove si legge che anche a quelle pensioni si applica la riduzione del 50% dell’imposta.
Poiché il progetto di riforma non introduce alcuna distinzione tra pensioni interne ed estere, ma si limita a modificare la percentuale di abbattimento, la lettura sistematica porta a ritenere che le pensioni italiane vi rientrerebbero allo stesso modo in cui rientrano oggi nella riduzione del 50%.
Da ricordare
Il portale governativo croato che ospita la consultazione carica i documenti tramite script e non ne consente il recupero automatico. Il meccanismo qui descritto è ricostruito sulla risposta scritta del Ministero delle Finanze e su fonti croate qualificate, non sulla formulazione letterale degli articoli modificati. È una precisazione che facciamo per trasparenza: la differenza fra un testo letto e un testo riferito conta, e la verificheremo sul documento consolidato appena disponibile.
- Perché il testo cambia l’analisi che avevamo fatto a luglio
Nel nostro approfondimento del 6 luglio avevamo isolato quello che resta, per il pensionato italiano, il vero nodo della vicenda: la clausola contenuta nell’articolo 18, paragrafo 2, dell’Accordo tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, firmato a Roma il 29 ottobre 1999 e ratificato con la legge 29 maggio 2009, n. 75. In sintesi: le pensioni private sono imponibili soltanto nello Stato di residenza, ma se in quello Stato il beneficiario non è assoggettato a imposizione su quei redditi, essi tornano imponibili nello Stato dal quale provengono. Cioè l’Italia.
Avevamo costruito una tabella con tre modi possibili di scrivere la riforma — azzeramento secco, aliquota marginale dedicata sul modello greco o portoghese, franchigia calibrata con eccedenza tassata — e avevamo scritto che solo il primo avrebbe fatto scattare la clausola, con l’esito paradossale di riportare la tassazione a Roma. Avevamo concluso che la partita si sarebbe giocata sul come, non sul se.
Il testo in consultazione si colloca nella terza ipotesi, non nella prima. E questo ridimensiona in modo sostanziale il rischio, per una ragione tecnica precisa: un abbattimento d’imposta non è un’esenzione. Il pensionato che beneficia di un abbattimento del 100% resta formalmente soggetto passivo dell’imposta croata: ha una base imponibile, un’aliquota, un obbligo dichiarativo, e sopra la soglia paga davvero. La formula convenzionale “non assoggettato ad imposizione” non è pacificamente equivalente a “imposta liquidata pari a zero per effetto di un’agevolazione”.
Va detto con altrettanta chiarezza che la questione resta interpretativa e aperta. Non risultano prese di posizione né dell’Agenzia delle Entrate né dell’amministrazione fiscale croata sull’articolo 18, paragrafo 2, di questa specifica Convenzione. È un rischio da presidiare, non un esito certo in nessuna delle due direzioni. Ma è un rischio oggi molto più contenuto di quello che si profilava a maggio, quando l’unica cosa che si conosceva era la parola “abolizione”.
- Le aliquote croate non sono nazionali: sono comunali
C’è un errore che attraversa tutta la divulgazione italiana sulla Croazia, e conviene correggerlo adesso perché condiziona ogni calcolo sulla riforma. In Croazia non esistono aliquote IRPEF nazionali. Dall’abolizione dell’addizionale comunale, il 1° gennaio 2024, ogni ente locale fissa le proprie aliquote entro forbici stabilite dalla legge.
| Tipo di ente locale | Aliquota bassa | Aliquota alta | Aliquota effettiva sulla pensione (oggi, dopo l’abbattimento del 50%) |
|---|---|---|---|
| Općina (comune) | 15–20% | 25–30% | 7,5–10% / 12,5–15% |
| Grad (città) | 15–21% | 25–31% | 7,5–10,5% / 12,5–15,5% |
| Veliki grad (città maggiore) | 15–22% | 25–32% | 7,5–11% / 12,5–16% |
| Grad Zagreb | 15–23% | 25–33% | 7,5–11,5% / 12,5–16,5% |
In assenza di delibera si applicano i valori di default del 20% e del 30%, che è il caso della grande maggioranza dei comuni croati. La conseguenza pratica è che oggi l’aliquota effettiva sulla pensione, dopo l’abbattimento, oscilla realisticamente tra il 7,5% e l’11,5% nello scaglione basso a seconda del comune di residenza. Zagabria applica il massimo consentito: lo ha confermato pubblicamente il presidente del partito dei pensionati, indicando l’11,5% come l’aliquota più alta del Paese e quantificando in circa 60 milioni di euro il gettito che la capitale ricava dalla tassazione delle pensioni.
Nella direzione opposta si muove Fiume, che dal 1° gennaio 2026 ha tagliato l’aliquota alta dal 30% al 25%. È un dettaglio concreto che dice quanto la scelta del comune abbia oggi un effetto fiscale diretto — e quanto la riforma, se approvata, finirebbe per annullare quella differenza sotto soglia, riportandola però a contare integralmente sopra.
- Per le pensioni pubbliche non cambia assolutamente nulla
Vale la pena ripeterlo, perché è la domanda che riceviamo più spesso. Per gli ex dipendenti dello Stato, insegnanti, personale delle forze armate e della pubblica amministrazione, la riforma croata è strutturalmente irrilevante.
L’articolo 19, paragrafo 2, dell’Accordo riserva la tassazione delle pensioni pubbliche allo Stato che le eroga: restano quindi imponibili soltanto in Italia. L’eccezione esiste, ma richiede due condizioni cumulative — residenza in Croazia e cittadinanza croata senza cittadinanza italiana — e non si applica quindi a un doppio cittadino italo-croato. Ne segue una conseguenza logica lineare: la Croazia non può detassare un reddito che non ha titolo per tassare. Ne abbiamo scritto in dettaglio nell’articolo dedicato alla tassazione delle pensioni ex INPDAP in Croazia.
Attenzione però alle carriere miste, che nella pratica sono il caso più frequente di contestazione: chi ha maturato contribuzione sia privata sia pubblica non rientra interamente né nell’uno né nell’altro regime. La qualificazione avviene pro-quota, applicando l’articolo 18 alla parte privata e l’articolo 19 a quella pubblica. È esattamente il profilo per cui la soglia dei 5.000 euro può smettere di essere teorica, perché la quota privata si somma ad altri redditi esteri nella determinazione della base imponibile croata.
- Conclusioni
Tre punti da portare a casa.
Primo: adesso c’è un testo, ed è una differenza sostanziale. Per otto mesi la riforma croata è stata un impegno politico; da fine luglio è un progetto di legge che ha superato la consultazione pubblica. Continua però a non essere legge, e finché non lo sarà il condizionale resta d’obbligo in qualunque valutazione.
Secondo: il testo non è quello che è stato annunciato. Non azzera l’imposta sulle pensioni: la abbatte al 100% sulla sola quota soggetta all’aliquota bassa, lasciando in piedi l’imposta sopra soglia e, soprattutto, lasciando in piedi la qualità di soggetto passivo del pensionato. Per la platea croata è un dettaglio irrilevante, visto che i pensionati sopra i 5.000 euro sono cinque. Per il pensionato italiano è invece il dettaglio decisivo.
Terzo: la nostra lettura di luglio regge, e va aggiornata in senso più favorevole. Avevamo scritto che l’azzeramento secco avrebbe fatto scattare la clausola di fallback dell’Accordo, riportando la tassazione in Italia, e che un abbattimento con eccedenza tassata avrebbe invece mantenuto il prelievo a Zagabria. Il testo si colloca nella seconda ipotesi. Il rischio convenzionale non sparisce — nessuna amministrazione si è pronunciata — ma si ridimensiona parecchio.
Per chi sta valutando il trasferimento il consiglio non cambia rispetto a luglio, e anzi si rafforza: decidere sui numeri di oggi, non sugli annunci di domani. Il regime croato attualmente in vigore è già favorevole, con aliquote effettive sulla pensione tra il 7,5% e l’11,5% a seconda del comune. Se la riforma passerà, sarà un miglioramento che si aggiunge a una convenienza che esiste già. Se non passerà, o passerà in forma diversa, chi ha deciso sui numeri correnti non avrà sbagliato nulla.
Aggiorneremo questa pagina a ogni passaggio dell’iter, a partire dalla relazione sulla consultazione attesa a fine settembre.
FAQ
Se la riforma passa, devo comunque presentare qualcosa alla Porezna uprava?
Sì. La riforma interviene sull’importo dell’imposta, non sugli obblighi formali. Restano l’iscrizione al registro dei contribuenti con il modulo RPO entro otto giorni dal primo incasso, la richiesta della porezna kartica per fruire della detrazione personale e la comunicazione delle variazioni rilevanti della pensione. Un’imposta pari a zero non equivale ad assenza di adempimenti, ed è anzi proprio il mantenimento di quegli obblighi a sostenere la posizione più solida sul piano convenzionale.
Cambia qualcosa per chi ha già la residenza fiscale croata da anni?
No, non in termini di requisiti: la misura è generale e non richiede opzione, domanda o anzianità di residenza. Non è un regime agevolato a cui si accede, come il 7% greco, ma una modifica della disciplina ordinaria che si applicherebbe automaticamente a tutti i residenti fiscali croati titolari di pensione, indipendentemente da quando si sono trasferiti.
E se oltre alla pensione italiana ho anche un affitto in Croazia?
I redditi di fonte croata seguono le proprie regole e non sono toccati dalla riforma, che riguarda la sola imposta relativa alla pensione. Il reddito da locazione continuerebbe a essere tassato secondo la disciplina propria, e la presenza di redditi croati concorre a definire il quadro dichiarativo complessivo. È una situazione che richiede una verifica dedicata, perché cambia il calcolo e può far emergere la soglia dell’aliquota alta.
La riforma può ancora saltare o cambiare?
Sì. Il testo non è stato approvato dal Sabor né pubblicato in Narodne novine, e la formulazione può essere emendata in sede parlamentare. Il precedente c’è già: l’annuncio di dicembre 2025 parlava di abolizione dell’imposta, mentre il testo effettivamente messo in consultazione prevede un abbattimento legato a una soglia. Va inoltre considerato che la misura sottrae circa 180 milioni di euro l’anno ai bilanci di comuni e città, e la compensazione agli enti locali è la vera incognita politica del percorso.
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