Riforma della residenza fiscale: i criteri per persone fisiche e società
Presenza fisica, domicilio, iscrizione anagrafica: come funzionano i criteri introdotti dal 2024, cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate e cosa cambia con il nuovo testo unico dal 2027.
- Pubblicato il 31 maggio 2024
- Aggiornato il 9 ottobre 2026
- 6 minuti di lettura
Sei residente fiscale in Italia se, per la maggior parte dell’anno, hai qui residenza civilistica, domicilio o presenza fisica, contando le frazioni di giorno. L’iscrizione all’anagrafe è solo una presunzione relativa.
184 negli anni bisestili
Residenza, domicilio, presenza fisica
Stessi criteri, articoli 2 e 82
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Prenota il colloquioDal 1° gennaio 2024 in Italia valgono nuove regole per stabilire chi è residente fiscale. Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, all’articolo 1, ha riscritto i criteri dell’articolo 2 del TUIR per le persone fisiche e dell’articolo 73 per società ed enti. L’Agenzia delle Entrate li ha illustrati con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024.
Come si determina la residenza fiscale delle persone fisiche?
Per le persone fisiche, il nuovo articolo 2, comma 2, del TUIR considera residenti in Italia coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili), hanno nel territorio dello Stato almeno uno di questi tre collegamenti. I criteri sono alternativi: ne basta uno.
- Residenza civilistica: la dimora abituale, ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.
- Domicilio: il concetto è stato ridefinito come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, «le relazioni personali e familiari» della persona. Questa definizione si discosta dalla nozione civilistica tradizionale, che si concentrava sul luogo degli affari e degli interessi.
- Presenza fisica: è il criterio nuovo. Conta la permanenza in Italia, considerando anche le frazioni di giorno: ogni giorno in cui si è presenti anche per poche ore vale come giorno intero. Si contano anche i soggiorni non consecutivi.
A questi criteri si aggiunge l’iscrizione anagrafica: chi è iscritto all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno si presume residente fiscale. Prima della riforma l’iscrizione era di fatto decisiva; ora è una presunzione relativa, che il contribuente può superare dimostrando, con elementi oggettivi, di non aver avuto in Italia né residenza, né domicilio, né presenza fisica per la maggior parte dell’anno.
Quando vale la presunzione per chi si trasferisce in un Paese a fiscalità privilegiata?
La riforma non ha toccato il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR. I cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, elencato nel decreto ministeriale del 4 maggio 1999, si presumono ancora residenti in Italia, salvo prova contraria. La Svizzera è uscita dall’elenco dal 1° gennaio 2024.
Residenza fiscale delle società: quali criteri?
La riforma riguarda anche società ed enti. Secondo il nuovo articolo 73, comma 3, del TUIR, sono residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato uno di questi tre elementi.
- Sede legale: indicata nell’atto costitutivo o nello statuto, resta un criterio formale e facile da verificare.
- Sede di direzione effettiva: la legge la definisce come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Il criterio individua il vero centro decisionale, distinto dalla semplice sede formale.
- Gestione ordinaria in via principale: il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Il criterio fa pesare le attività operative principali svolte in Italia.
Il vecchio criterio dell’«oggetto principale» dell’attività è stato eliminato. Per società ed enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le nuove regole valgono dal 2024.
Modifica della residenza fiscale: alcune implicazioni
Nelle intenzioni del legislatore, le nuove disposizioni dovrebbero ridurre le ambiguità interpretative e avvicinare le regole italiane agli standard internazionali.
Per i contribuenti cresce però l’esigenza di documentare i propri spostamenti e le proprie relazioni personali e familiari. L’iscrizione all’AIRE, con la conseguente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, resta un obbligo, ma da sola non basta: va accompagnata da prove dei soggiorni all’estero e del luogo in cui si vive davvero.
La circolare 20/E porta due esempi utili. Chi atterra in Italia alle 23 del 1° luglio 2024 e riparte all’1 del 31 dicembre 2024 ha trascorso nel Paese 184 giorni, perché il primo e l’ultimo giorno contano per intero: per il 2024 è residente fiscale. E chi si iscrive all’AIRE e lavora all’estero, ma tiene a disposizione una casa in Italia con le utenze attive e vi rientra nei fine settimana, può conservare il domicilio in Italia.
Quando anche l’altro Paese considera la persona residente, decidono i criteri previsti dalla convenzione contro le doppie imposizioni, che prevale sulla legge interna.
Le società, e più in generale le persone giuridiche, devono rivedere strutture di governance e distribuzione delle attività operative, perché la residenza fiscale sia chiaramente definita e documentata. In alcuni casi questo può comportare una riorganizzazione delle funzioni decisionali e operative all’interno del gruppo.
- Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117), che sostituisce il TUIR del 1986.
- I criteri restano gli stessi: per le persone fisiche passano all’articolo 2 del nuovo testo unico, per società ed enti all’articolo 82.
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FAQ
No. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per chi si trasferisce, ma dal 2024 la residenza fiscale dipende dai fatti: se per la maggior parte dell’anno hai in Italia la residenza civilistica, il domicilio (le relazioni personali e familiari principali) o la presenza fisica, resti residente fiscale anche se iscritto all’AIRE.
Si conta ogni giorno in cui si è presenti nel territorio dello Stato, anche solo per una frazione: un arrivo in tarda serata o una partenza nelle prime ore valgono come giorni interi. Il criterio scatta quando la somma supera la metà del periodo d’imposta, cioè 183 giorni (184 negli anni bisestili), anche non consecutivi.
Per le persone fisiche dal periodo d’imposta 2024, cioè dal 1° gennaio 2024. Per società ed enti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, quindi dal 2024 per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare. Dal 1° gennaio 2027 gli stessi criteri confluiscono nel nuovo testo unico.
Se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e quel Paese, la doppia residenza si risolve con i criteri previsti dalla convenzione stessa, che prevale sulla legge interna: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità, nell’ordine indicato dal trattato.
Fonti consultate3 fonti ufficiali
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