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Turchia, esenzione fiscale 20 anni: la scommessa di Ankara

Vent’anni di esenzione sui redditi esteri per chi trasferisce la residenza in Turchia: cosa prevede la legge 7582, per chi conviene, il confronto con gli altri regimi e le simulazioni per i pensionati italiani.

La risposta in breve

Dal 2026 la Turchia esenta per vent’anni i redditi esteri di chi vi trasferisce la residenza dopo tre anni senza residenza turca. Per le pensioni private italiane il vantaggio è concreto; ex INPDAP escluse.

Durata
20 anni

Esenzione sui redditi di fonte estera

Legge
7582

In vigore per chi è residente dal 1° gennaio 2026

Successioni
1%

Per chi beneficia dell’esenzione

In questo articolo
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Aprile 2026. Le immagini satellitari del Golfo Persico raccontano ancora, a distanza di settimane, l’impronta della guerra Iran-Israele: il terminal di Ras Laffan in Qatar parzialmente offline dopo gli attacchi di marzo, la raffineria di Ruwais negli Emirati colpita prima da un attacco diretto di droni iraniani il 10 marzo — che ha forzato ADNOC a sospendere temporaneamente le operazioni — e poi nuovamente il 5 aprile da detriti caduti durante un’intercettazione aerea, le rotte LNG riprogrammate sotto regime di force majeure. I jet privati che, fino a febbraio, atterravano a Dubai per riunioni di family office hanno cominciato a deviare verso destinazioni alternative: Atene, Lugano, Zurigo, Milano — quest’ultima scelta tutt’altro che casuale, dato che l’Italia offre da anni un regime di flat tax per neo-residenti che, pur più caro in termini nominali, gode di un contesto politico e valutario sensibilmente più stabile. E, sempre più spesso, verso Istanbul.

È in questo scenario che il 24 aprile 2026, presso l’Ufficio Presidenziale di Dolmabahçe, Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato il pacchetto fiscale più aggressivo nella storia recente della Turchia.

La misura simbolo: vent’anni di esenzione totale dall’imposta turca sui redditi e sulle plusvalenze di fonte estera, per chiunque trasferisca la residenza fiscale nel Paese senza esservi stato fiscalmente residente nei tre anni precedenti. Nessuna fee annuale, nessuna soglia minima di patrimonio, nessun vincolo di investimento. A corredo, un’imposta di successione e donazione abbattuta a un’aliquota piatta dell’1%.

Cosa prevede il pacchetto annunciato a Dolmabahçe?

L’esenzione ventennale per le persone fisiche è solo una delle sette misure del provvedimento.

Sono previsti:

  • il taglio dell’imposta sulle società dal 25% al 9% per i manifatturieri esportatori e al 14% per gli altri esportatori;
  • l’esenzione totale del corporate tax sui ricavi da commercio di transito per le società stabilite nel Centro Finanziario di Istanbul (95% all’esterno);
  • incentivi ventennali per i quartier generali regionali di multinazionali gestiti dalla Turchia, secondo una nuova categoria fiscale che il governo ha presentato sotto la denominazione di “Centri di Servizio Qualificato” e che, nelle anticipazioni di stampa, sarebbe riservata a società con presenza multinazionale e quota prevalente di fatturato proveniente da consociate estere;
  • un’amnistia patrimoniale (la Varlık Barışı, ottava edizione) per il rimpatrio di contante, oro e titoli detenuti all’estero;
  • uno sportello unico digitale per gli investimenti coordinato dall’Ufficio Investimenti e Finanza della Presidenza;
  • clausole di stabilità fiscale per investimenti strategici di grande scala. Le soglie tecniche definitive saranno fissate nel testo approvato e nelle linee guida applicative.

Nel testo approvato (legge n. 7582/2026) alcune misure sono cambiate rispetto all’annuncio: l’aliquota ridotta dell’imposta sulle società è fissata al 12,5% per i redditi da produzione industriale, dal 2027; l’esenzione sul commercio di transito arriva al 100% per le società del Centro Finanziario di Istanbul e nelle zone industriali designate (95% altrove); i Centri di servizio qualificati devono operare in almeno tre Paesi e ricavare almeno l’80% dei ricavi da società collegate estere.

Dal disegno di legge alla legge 7582: cosa è stato approvato?

Tra l’annuncio politico del 24 aprile e oggi è successo qualcosa di importante.
Il 5 maggio 2026 il Capogruppo AKP alla Grande Assemblea Nazionale Turca, Abdullah Güler, ha depositato presso la Presidenza della TBMM il disegno di legge “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” — Proposta di legge recante modifiche ad alcune leggi — composto da quindici articoli e presentato dal gruppo parlamentare AKP. Il testo trasforma in linguaggio normativo l’intero pacchetto presentato a Dolmabahçe, e introduce alcune precisazioni rilevanti rispetto all’annuncio.

Tre punti meritano attenzione particolare.

  1. Il primo è la retroattività: il testo approvato conferma che l’esenzione vale per chi è diventato residente fiscale in Turchia dal 1° gennaio 2026. Chi si è trasferito nei primi mesi dell’anno rientra quindi nel beneficio, se rispetta gli altri requisiti.

  2. Il secondo è il perimetro negativo: il testo specifica esplicitamente che restano fuori dall’esenzione i redditi da immobili situati in Turchia, i redditi da capitale di fonte turca e le plusvalenze da fonte turca — chiarimento utile, perché consolida il principio che il regime è veramente territoriale-rovesciato e non un’esenzione cieca.

  3. Il terzo riguarda la Varlık Barışı: l’aliquota standard del 5% per il rimpatrio degli asset esteri scende fino allo 0% se gli asset restano per cinque anni in depositi, titoli di Stato turchi, kira sertifikaları (sukuk) o fondi di venture capital; la dichiarazione è possibile fino al 31 luglio 2027. È un meccanismo che indica con chiarezza quale sia, dal punto di vista del Governo, la destinazione “preferita” del capitale rimpatriato.

 

L’iter si è chiuso in poche settimane: la Grande Assemblea Nazionale ha approvato il testo il 21 maggio 2026 come legge n. 7582, pubblicata nella Resmî Gazete del 4 giugno 2026. L’esenzione è stata inserita nella legge sull’imposta sul reddito come articolo mükerrer 20/D. Il 4 luglio 2026 è arrivata la circolare attuativa (Gelir Vergisi Genel Tebliği n. 333) e a settembre la guida dell’amministrazione fiscale turca.

Lo stato dell’arte, in sintesi: non più un disegno di legge, ma una norma in vigore.

Istanbul, Turchia
La Moschea Blu al tramonto: Istanbul è il polo finanziario su cui punta la riforma fiscale turca.

Qual è la lettura politica del provvedimento?

Erdoğan, nel discorso di Dolmabahçe, non ha parlato solo di fisco. Ha costruito una cornice narrativa esplicita: la Turchia non è più un “ponte” tra Oriente e Occidente, ma “uno dei poli” del nuovo ordine multipolare. Il riferimento alla guerra del Golfo come opportunità storica è stato esplicito.

Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek, lunedì 27 aprile, ha difeso la misura come parte di un programma strategico di lungo periodo, “non una reazione a sviluppi di breve termine“.
Ma il timing parla da sé: l’iniziativa cade mentre:

  • Dubai attraversa la sua peggiore crisi di affidabilità infrastrutturale dell’ultimo decennio;
  • il Regno Unito ha abolito il regime non-dom dal 6 aprile 2025 sostituendolo con il più rigido FIG (Foreign Income and Gains) di soli quattro anni;
  • il Portogallo ha sostituito il vecchio NHR con il regime IFICI riservato a profili di ricerca scientifica e innovazione e di durata decennale;
  • l’Italia ha portato la flat tax dei neo-residenti a 200.000 euro annui (per chi ha trasferito la residenza dal 10 agosto 2024) e a 300.000 euro per chi trasferirà la residenza civilistica dal 1° gennaio 2026, ai sensi della Legge di Bilancio 2026.


È, contemporaneamente, un’iniziativa fiscale e un’operazione di posizionamento geopolitico.

Perché Ankara punta sui capitali in uscita dal Golfo?

Le ricostruzioni di Reuters e Financial Times nelle settimane successive all’escalation iraniana indicano che decine di istituzioni finanziarie globali — banche giapponesi, gestori coreani, family office di Hong Kong — hanno attivato analisi di fattibilità sul Centro Finanziario di Istanbul, con un interesse strategico marcato dell’Estremo Oriente confermato dagli operatori dell’IFC.

La logica di chi si muove è meno fiscale e più sicuritaria: la Turchia, membro NATO con sistema di difesa aerea rinforzato a Incirlik dopo gli eventi di marzo, offre qualcosa che il Golfo non garantisce più, almeno temporaneamente — continuità operativa fisica. La promessa fiscale ventennale, in questa lettura, non è il motore principale dello spostamento, ma l’amplificatore che rende lo spostamento fiscalmente sostenibile su orizzonti lunghi. È la differenza fra trasferire operatività e trasferire domicilio — e Ankara sta provando a catturare entrambe le decisioni con un solo strumento.

La domanda scomoda: gli HNWI ci credono davvero?

Qui il ragionamento si fa critico.

Perché un patrimonio di alcune decine di milioni dovrebbe spostare il proprio centro fiscale a Istanbul piuttosto che a Singapore, Lugano, Lussemburgo, Cipro, Milano?

Tre fragilità strutturali vanno affrontate con onestà.

  1. La prima è la Lira. Negli ultimi cinque anni la valuta turca ha perso oltre l’ottanta per cento del proprio valore sul dollaro, e il programma di disinflazione del Ministro Şimşek — pur avendo ridotto l’inflazione dai picchi del 2022 — non ha ancora restituito alla TRY uno status di valuta credibile per detenere ricchezza.
  2. La seconda è lo stato di diritto. La Turchia si colloca stabilmente nelle ultime posizioni dei principali indici internazionali di rule of law (World Justice Project, Heritage Foundation), con criticità documentate sull’indipendenza giudiziaria e sulla prevedibilità dei processi tributari.
  3. La terza è la stessa instabilità normativa del fisco turco: il Paese ha modificato il proprio impianto tributario in modo significativo otto volte negli ultimi quindici anni, con leggi di amnistia patrimoniale che si sono susseguite a distanza di pochi anni l’una dall’altra. Il paradosso è esplicito — una promessa di stabilità fiscale ventennale fatta da un Paese che ha fatto della discontinuità una variabile di sistema.

Perché il rischio cambio va separato dal beneficio fiscale?

Il punto merita una precisazione tecnica perché viene quasi sempre raccontato male.

Il regime turco esenta dall’imposta i redditi di fonte estera, ma non esenta dall’esposizione valutaria chi decide di convertire patrimonio in TRY.
Sono due piani distinti.

Un HNWI che mantiene il proprio portafoglio in dollari su un broker statunitense, le proprie partecipazioni societarie in una holding cipriota e i propri immobili a reddito a Londra può, con il nuovo regime, godere di vent’anni di tassazione zero su tutto questo flusso, percependolo verso un conto turco e convertendo in Lira solo quanto necessario alla vita corrente. È, di fatto, una struttura di consumo locale a costo fiscale nullo.

Diverso il caso di chi, attratto dalle aliquote, sceglie di portare il capitale in Turchia — operazione che la Varlık Barışı incentiva con aliquote agevolate (fino a zero, se i fondi rimangono in titoli di Stato turchi) ma che apre una posizione lunga sulla TRY su orizzonti che la storia recente non consiglia.

L’esenzione fiscale è un risparmio matematico calcolabile; il rischio cambio è una variabile aleatoria che può divorare il beneficio in pochi mesi. È un punto che la consulenza seria deve ribadire con franchezza ai propri clienti, anche quando il cliente non vuole sentirlo.

Come si colloca la Turchia rispetto agli altri regimi per HNWI?

Posizionare l’offerta turca nel panorama dei regimi internazionali per neo-residenti aiuta a calibrare il giudizio.

GiurisdizioneDurataCosto annuoAmbitoStato di diritto/valuta
Turchia (legge 7582/2026)20 anniNessunoEsenzione totale redditi esteriFragile / TRY
Italia (art. 24-bis TUIR)15 anni€200.000 / €300.000*Sostitutiva su redditi esteriUE / euro
Grecia (non-dom)15 anni€100.000Sostitutiva su redditi esteriUE / euro
Cipro (non-dom)17 anniNessunoEsenzione SDC su dividendi/interessi (qualsiasi fonte)UE / euro
Portogallo IFICI10 anniNessunoEsenzione condizionata a ricerca/innovazioneUE / euro
EAUIndefinitoNessunoAliquota 0% PFSolido pre-crisi / AED ancorato USD
MonacoIndefinitoPatrimonio elevato richiestoNessuna imposta sul reddito PFSolido / euro

* Italia: €200.000 annui per chi ha trasferito la residenza dal 10 agosto 2024; €300.000 per chi la trasferirà dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026).

Il quadro restituisce una diagnosi chiara: la Turchia entra come outlier ad alto potenziale e alto rischio. Vince per durata e per assenza di costi annuali, perde su tutto ciò che si chiama solidità del contesto. Non sostituisce gli altri regimi; ne integra uno spazio specifico, quello degli operatori disposti ad accettare rischio-Paese in cambio di leva fiscale prolungata.

Per chi ha senso davvero il regime turco?

Non si tratta di un’opzione adatta a tutti i profili HNWI.

Ha senso per chi proviene dal Golfo o dall’Asia centrale e dispone già di reti culturali, linguistiche o operative in area islamica, e per chi cerca una continuità operativa che il Golfo, oggi, non garantisce. Ha senso per chi ha già investimenti significativi in Turchia — real estate, joint venture, partecipazioni in società turche — e cerca di razionalizzare la propria posizione complessiva sotto un unico domicilio fiscale. Ha senso per chi cerca un Plan B residenziale a costo della vita contenuto, in un fuso orario europeo, con accesso rapido a tre continenti dagli aeroporti di Istanbul. Ha senso, infine, per chi ha una vita finanziaria interamente offshore — asset negli Stati Uniti, in Unione Europea, a Singapore — e vuole un domicilio fiscale leggero senza la complessità delle strutture trust angloamericane.

Non ha senso, invece, per chi cerca pura protezione patrimoniale stabile e prevedibilità di pianificazione su un orizzonte ventennale: la Turchia, su quel parametro, non è oggi un’opzione difendibile, e le opzioni europee — Milano in primis, per gli italiani che vogliono o devono rimanere nel perimetro UE — restano più solide.

Come è tassata la pensione italiana in Turchia?

Il quadro cambia significativamente quando il soggetto non è l’HNWI internazionale ma il pensionato italiano. Qui, paradossalmente, la Turchia è un’ipotesi più solida di quanto lo sia per il capitale mobile globale. Le ragioni sono tre, e si rinforzano a vicenda.

  1. La prima è di fonte convenzionale. La Convenzione contro le doppie imposizioni firmata ad Ankara il 27 luglio 1990 e ratificata in Italia con Legge 7 giugno 1993 n. 195, all’articolo 18, attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza per le pensioni private. Le pensioni pubbliche (ex INPDAP) seguono invece l’art. 19 e restano di norma tassate in Italia. Per le pensioni private, la Corte di Cassazione ha affermato (per esempio con l’ordinanza n. 3343/2023) che conta l’assoggettamento in astratto alla potestà impositiva dell’altro Stato, non l’effettivo prelievo: il pensionato ha quindi diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate dall’INPS. Il diritto al rimborso resta subordinato all’iscrizione AIRE e al rilascio del certificato di residenza fiscale da parte dell’autorità turca: con questi requisiti, è giurisprudenza ormai consolidata.

  2. La seconda è di fonte amministrativa turca. La prassi turca, in coordinamento con la Convenzione bilaterale, riconosce l’esenzione delle pensioni erogate da istituti di sicurezza sociale esteri ai residenti fiscali turchi che abbiano titolo all’applicazione del trattato. Per le pensioni provenienti da fondi previdenziali privati esteri (fondi pensione integrativi, polizze vita con rendita), la disciplina è oggi più articolata e dipende dall’interpretazione congiunta della normativa interna turca (Gelir Vergisi Kanunu) e della Convenzione applicabile. La prudenza, in questa fase, raccomanda una verifica caso per caso con un consulente fiscale turco, eventualmente attraverso istanza di özelge alla Gelir İdaresi Başkanlığı.

  3. La terza è la novità del 24 aprile 2026, ora diventata legge. Le precisazioni del Ministro Şimşek nella conferenza stampa di lunedì 27 aprile hanno chiarito che il regime, escludendo soltanto i redditi di fonte turca, include per esclusione anche le pensioni estere. La legge 7582 non distingue tra tipologie di reddito estero: esclude soltanto i redditi di fonte turca. È, di fatto, l’estensione di una disciplina già favorevole alle pensioni di sicurezza sociale estera anche alle pensioni integrative private, oggi in zona più grigia. Il risultato netto, per il pensionato italiano qualificato, è una doppia non imposizione strutturale per vent’anni: zero IRPEF italiana (per via della Convenzione) e zero imposta turca (per via del nuovo regime). La guida dell’amministrazione fiscale turca non cita espressamente le pensioni: l’esenzione riguarda in generale i redditi di fonte estera.

Quanto risparmia un pensionato italiano in Turchia?

Tre casi ipotetici, calcolati con l’IRPEF 2026, mostrano quanto pesa oggi il fisco italiano e cosa cambia con la residenza in Turchia.

Tre casi ipotetici

Imposte annue in Italia contro la residenza in Turchia

ItaliaTurchia · legge 7582
Pensione INPS da 30.000 € risparmio ≈ 7.000 € l’anno
Italia
7.000 €
Turchia
0 €
INPS 50.000 € + fondo integrativo 25.000 € risparmio ≈ 18.500 € l’anno
Italia
18.500 €
Turchia
0 €
Cassa professionale 100.000 € + rendite estere 30.000 € risparmio ≈ 45.000 € l’anno
Italia
45.000 €
Turchia
0 €

Calcolo Expatria. IRPEF 2026 con aliquote 23%, 33% e 43%, detrazione per redditi da pensione e addizionali medie; rendita integrativa al 15% (fino al 9% con gli anni di adesione, D.lgs. 252/2005); rendite finanziarie al 26%. In Turchia: pensioni private tassabili solo nello Stato di residenza (art. 18 della Convenzione) e redditi esteri esenti per vent’anni (legge 7582/2026). Le pensioni ex INPDAP restano tassate in Italia.

Prima della legge 7582 la rendita del fondo integrativo sarebbe stata tassata in Turchia con aliquote dal 15% al 40%: con il nuovo regime diventa esente anche questa. Basta questo per giustificare un trasferimento? Non da solo. Ma per chi sta già valutando alternative residenziali, la differenza è materiale.

Cappadocia, Turchia
Mongolfiere all’alba in Cappadocia, nell’Anatolia centrale.

Dove vive la comunità italiana in Turchia?

Antalya e la costa licia

La scelta più comune: clima mite tutto l’anno, costo della vita inferiore a quello italiano, comunità italiana già radicata e voli diretti per Roma e Milano.

Bodrum e l’Egeo

Uno standard più europeo, con prezzi immobiliari più alti (nelle zone migliori simili alle riviere italiane di seconda fascia) e una stagionalità marcata.

Istanbul

Per chi preferisce la vita urbana, una città cosmopolita e l’accesso a una sanità privata di altissimo livello.

Come funziona la sanità per il pensionato italiano?

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) non è valida in Turchia, che è fuori da UE ed EFTA. L’accordo di sicurezza sociale Italia-Turchia (firmato l’8 maggio 2012, ratificato con la legge 11 marzo 2015, n. 35, in vigore dal 1° agosto 2015) regola contributi e pensioni, ma copre l’assistenza sanitaria solo in casi specifici, come lavoratori distaccati, familiari conviventi e cure urgenti durante soggiorni temporanei. Non garantisce assistenza continua al pensionato italiano residente in Turchia.

Da ricordare
  • Assicurazione sanitaria generale turca (SGK, Genel Sağlık Sigortası): per i residenti stranieri con permesso di soggiorno, con contributo mensile volontario.
  • Polizza sanitaria privata: spesso più conveniente, in funzione di età e profilo di rischio.
  • Rientri in Italia: il pensionato iscritto all’AIRE conserva le cure ospedaliere urgenti gratuite fino a 90 giorni l’anno.

Quali rischi corre il pensionato italiano in Turchia?

L’opportunità è reale, ma la due diligence è obbligatoria. Il rischio Lira, anche per chi mantiene la pensione in euro su conto italiano e converte solo il fabbisogno corrente, non è azzerato: il costo della vita locale, espresso in TRY, ha registrato negli ultimi tre anni rincari significativi non sempre allineati al cambio.

La sanità pubblica turca è decente ma non eccellente nelle aree provinciali; la sanità privata di Istanbul e Antalya è di livello internazionale ma ha costi reali, non simbolici.

La possibile rinegoziazione futura della Convenzione del 1990 è uno scenario da considerare: il precedente del Portogallo, dove l’Italia ha ottenuto modifiche dopo l’introduzione del regime NHR, è istruttivo. Va costruita ogni decisione con clausole di reversibilità — mantenere proprietà residenziali in Italia, conservare la possibilità di re-iscrizione anagrafica, evitare disinvestimenti definitivi nell’anno del trasferimento.

Cosa fare adesso per ottenere l’esenzione?

Le mosse sensate, ora che la legge è in vigore, sono le stesse per HNWI e pensionati.

  • Verificare e regolarizzare lo status AIRE;
  • Raccogliere documentalmente l’evidenza storica della non-residenza fiscale turca nei tre anni precedenti (è il requisito centrale per il certificato di esenzione);
  • Attivare una consulenza fiscale doppia, con un commercialista italiano specializzato in fiscalità internazionale e un vergi danışmanı turco;
  • Chiedere all’ufficio delle imposte turco il certificato di esenzione entro la fine dell’anno in cui si diventa residenti (entro la fine di febbraio dell’anno successivo per chi arriva a novembre o dicembre).

 

Per gli HNWI si aggiunge uno stress test rigoroso sul rischio cambio e sulla tenuta dello stato di diritto turco nel medio periodo. Per i pensionati, una simulazione concreta del costo della vita reale nelle tre città candidate, condotta su orizzonti almeno triennali e non sui soli prezzi nominali correnti.

Verdetto: la Turchia è una scommessa o un’evidenza?

La Turchia ha presentato l’offerta fiscale più ambiziosa d’Europa, e lo ha fatto in un momento in cui le alternative tradizionali — il Regno Unito non-dom, il Portogallo NHR, il Golfo come zona di sicurezza — si sono ristrette o si sono indebolite.

La lettura geopolitica del provvedimento è leggibile a occhio nudo: Ankara sta provando a catturare un riassetto dei flussi di capitale che non capita due volte in una generazione, e ha scelto di farlo con uno strumento di politica fiscale invece che con i soliti strumenti di politica industriale.

L’approvazione della legge, arrivata a meno di un mese dall’annuncio, conferma che la macchina legislativa si è mossa in fretta.

Resta una scommessa, e chiede a chi vi aderisce di credere alla stabilità di un Paese che ha fatto della discontinuità una costante.

Per gli HNWI con orizzonti di pianificazione veramente decennali, il dossier va aperto con cautela e con strutture di reversibilità incorporate; e per molti, Milano con la sua flat tax — più cara, ma garantita dall’ombrello UE — resterà la scelta più razionale.

Per i pensionati italiani, le condizioni sono insolitamente favorevoli — al punto che, ora che il regime è in vigore, potrebbe ridisegnare parzialmente la mappa delle destinazioni preferite per il pensionamento all’estero.

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Domande frequenti

FAQ

Sui redditi di fonte estera sì: la legge 7582/2026 li esenta per vent’anni per chi diventa residente fiscale in Turchia dal 1° gennaio 2026 e non vi ha avuto domicilio né obblighi fiscali nei tre anni precedenti. I redditi di fonte turca restano tassati.

Le pensioni private (INPS da lavoro privato o autonomo, casse professionali) sono tassabili solo nello Stato di residenza in base all’art. 18 della Convenzione Italia-Turchia. Le pensioni pubbliche ex INPDAP restano di norma tassate in Italia (art. 19).

Serve un certificato di esenzione da chiedere all’ufficio delle imposte turco entro la fine dell’anno in cui si diventa residenti. Chi arriva a novembre o dicembre ha tempo fino alla fine di febbraio dell’anno successivo.

No. La Turchia è fuori da UE ed EFTA: chi vi risiede può iscriversi all’assicurazione sanitaria generale turca (SGK) o stipulare una polizza sanitaria privata.

Fonti consultate10 fonti

Le fonti verificate dalla redazione per questo articolo.

Fonti istituzionali

Altre fonti (non istituzionali)

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