Regime impatriati 2026: requisiti, agevolazioni e cosa cambia dal 2027
Riduzione del 50% dell’imponibile, tetto di 600.000 euro, anni all’estero e qualificazione: come funziona il regime per chi rientra in Italia e le novità dal 2027.
- Pubblicato il 6 dicembre 2024
- Aggiornato il 9 ottobre 2026
- 7 minuti di lettura
Il regime impatriati del D.Lgs. 209/2023 riduce del 50% l’imponibile da lavoro, 60% con figli minori, fino a 600.000 euro: servono tre anni all’estero, elevata qualificazione e quattro anni di residenza in Italia.
60% con figli minori
Reddito agevolabile annuo
Residenza in Italia, pena la decadenza
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Prenota il colloquioIl regime fiscale per i lavoratori impatriati rappresenta da anni uno strumento fondamentale per incentivare il rientro in Italia di professionisti qualificati, italiani e stranieri, con esperienze lavorative significative all’estero. Introdotto per la prima volta nel 2015, questo regime è stato oggetto di continue evoluzioni, culminate nella riforma del Decreto Legislativo 209/2023, che segna un cambio di paradigma nella gestione delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia.
Con il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati unitamente alle agevolazioni per i neo-residenti ed i pensionati, nonché il reshoring, il governo italiano punta ad attirare capitale in Italia, introducendo misure più selettive e criteri stringenti per l’accesso.
In questo articolo, esploreremo come funziona il regime, quali sono le agevolazioni fiscali disponibili dal 2024 e quali requisiti devono soddisfare i lavoratori per beneficiare di questa tassazione agevolata.

Come funzionava il vecchio regime per gli impatriati?
Il regime fiscale introdotto dall’art. 16 del D.lgs. 147/2015 aveva l’obiettivo di attrarre capitale umano di alto profilo, offrendo agevolazioni fiscali rilevanti. La misura consentiva una riduzione della base imponibile fino al 70% per i redditi da lavoro dipendente, autonomo e d’impresa. Per chi trasferiva la propria residenza nelle regioni del Mezzogiorno, la riduzione poteva arrivare al 90%.
L’estensione delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia a categorie come sportivi professionisti e lavoratori con figli a carico aveva ampliato la platea dei beneficiari, rendendo il regime particolarmente attrattivo. Tuttavia, questa generosità fiscale ha portato a critiche, soprattutto in termini di sostenibilità e di equità rispetto a regimi simili adottati da altri Paesi europei.
Cosa cambia con il D.Lgs. 209/2023?
Con il Decreto Legislativo 209/2023, il legislatore ha riformato profondamente il regime fiscale per lavoratori impatriati, riducendo l’entità delle agevolazioni fiscali e introducendo nuovi requisiti per accedervi. Questa riforma punta a garantire che i benefici fiscali siano riservati a chi può effettivamente contribuire al rilancio economico del Paese.
Quanto si risparmia con il nuovo regime?
La principale modifica riguarda la riduzione della base imponibile:
- I redditi da lavoro dipendente, autonomo e assimilati possono beneficiare di una riduzione del 50%.
- Per i lavoratori che rientrano in Italia con figli minori o che adottano un figlio durante il periodo agevolato, la riduzione sale al 60%.
A differenza del passato, il nuovo regime introduce un tetto massimo di € 600.000 annui sui redditi agevolabili. Questo limite ha implicazioni significative, poiché potrebbe escludere i lavoratori con redditi molto elevati, come i top manager, riducendo l’attrattiva del regime per alcune categorie di alto profilo.
- Riduzione dell’imponibile del 50%, 60% con figli minori.
- Tetto di 600.000 euro di reddito agevolabile.
- Almeno 3 periodi d’imposta all’estero (6 o 7 se si torna per lo stesso datore o gruppo).
- Residenza in Italia per almeno 4 anni, pena la decadenza.
Quali requisiti servono?
Per accedere al nuovo regime fiscale per lavoratori impatriati, è necessario soddisfare criteri più stringenti:
- Residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni consecutivi. Chi lascia il Paese prima di tale periodo decade dal beneficio e deve restituire quanto risparmiato, con interessi.
- Residenza all’estero nei tre anni precedenti al trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
– 6 periodi di imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia;
– 7 periodi di imposta, se il lavoratore – prima del suo trasferimento all’estero – è stato impiegato in Italia.
- Elevata qualificazione o specializzazione.
I requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, necessari per accedere al regime fiscale per i lavoratori impatriati introdotto dal Decreto Legislativo 209/2023, sono definiti dal D.Lgs. 206/2007 e dal D.Lgs. 108/2012. Questi decreti normano rispettivamente il riconoscimento delle qualifiche professionali e le condizioni di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
Il D.Lgs. 206/2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE, garantisce il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero per esercitare professioni regolamentate in Italia, come medici, ingegneri e avvocati. Il D.Lgs. 108/2012, che attua la direttiva 2009/50/CE, introduce la Carta blu UE, fissando criteri rigorosi come il possesso di un titolo di istruzione superiore di almeno tre anni, pertinente all’attività lavorativa svolta in Italia.
La norma non individua settori specifici: conta il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti da questi decreti.
Il decreto introduce anche importanti esclusioni rispetto al passato. I redditi d’impresa non sono più agevolabili, così come gli sportivi professionisti, categoria in precedenza inclusa ma oggetto di numerose critiche. Questo cambiamento riflette la volontà del legislatore di concentrare gli incentivi su lavoratori con un impatto strategico per il rilancio economico del Paese.

Come è cambiata la residenza fiscale?
Uno degli elementi più innovativi introdotti dal Decreto Legislativo 209/2023 è la ridefinizione del concetto di residenza fiscale.
Secondo la nuova normativa, è sufficiente che un individuo sia fisicamente presente in Italia per almeno 183 giorni nell’anno solare per essere considerato fiscalmente residente. Questo criterio si aggiunge ai tradizionali parametri di domicilio e residenza civilistica, spostando il focus sul dato oggettivo della permanenza nel territorio nazionale.
Questa modifica porta con sé implicazioni profonde, in particolare per i lavoratori in modalità agile o smart working, sempre più comuni nel panorama post-pandemia. Questi lavoratori, anche se non formalmente domiciliati o residenti in Italia, potrebbero essere soggetti al regime fiscale italiano semplicemente in virtù della loro presenza fisica. Da un lato, questa semplificazione rende il sistema più chiaro e in linea con altre normative internazionali. Dall’altro, solleva interrogativi complessi, specialmente per chi vive e lavora in contesti transnazionali. Ad esempio, un professionista che divide il proprio tempo tra due o più Paesi potrebbe trovarsi in una posizione ambigua, esponendosi al rischio di doppia imposizione fiscale. Questo aspetto evidenzia la necessità di un rafforzamento dei trattati bilaterali per evitare conflitti di competenza fiscale tra Stati.
Inoltre, il nuovo approccio alla residenza fiscale è particolarmente rilevante per le aziende che assumono lavoratori da remoto con base in Italia, ma operativi su mercati esteri. Tali imprese dovranno prestare maggiore attenzione alla gestione della fiscalità internazionale per evitare controversie o sanzioni.
Quali sono i limiti della riforma?
La riforma del 2023, pur introducendo elementi innovativi, non è priva di criticità. Il primo punto debole risiede nella selettività del nuovo regime, che limita le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia a lavoratori altamente qualificati. Questa scelta, sebbene coerente con l’intento di attrarre competenze di valore strategico, rischia di escludere figure che potrebbero comunque contribuire positivamente al sistema economico. Confrontando il regime italiano con quelli adottati in altri Paesi europei, come il Portogallo o la Spagna, emergono differenze significative. Questi Stati, infatti, offrono incentivi più inclusivi e competitivi, che potrebbero risultare più attrattivi per una platea internazionale di lavoratori.
Un altro aspetto critico è rappresentato dall’introduzione di un limite massimo di € 600.000 sui redditi agevolabili. Questa misura, pur rispondendo a un principio di equità fiscale, riduce l’appeal del regime per dirigenti, manager e professionisti con competenze globali. Tali figure, spesso alla guida di grandi aziende o di progetti di rilievo internazionale, rappresentano un elemento chiave per l’innovazione e lo sviluppo economico. Escluderle, anche indirettamente, potrebbe penalizzare il posizionamento competitivo dell’Italia come hub per il talento globale.
Tuttavia, la riforma non è priva di punti di forza. Il focus su qualifiche elevate rappresenta un tentativo di allineare il sistema italiano alle migliori prassi internazionali. Questa impostazione potrebbe non solo attrarre capitale umano qualificato, ma anche stimolare investimenti diretti esteri, rafforzando il tessuto produttivo nazionale.
Cosa cambia dal 2027?
Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88) stabilisce che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027 non può cumulare il regime impatriati con l’imposta sostitutiva per i neo-residenti dell’art. 24-bis del TUIR.
Sempre dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), che abroga l’art. 5 del D.Lgs. 209/2023: chi pianifica un rientro dal 2027 deve verificare la disciplina nel nuovo testo con un professionista.
Il nuovo regime è ancora attrattivo?
Il Decreto Legislativo 209/2023 rappresenta una svolta per il regime fiscale per i lavoratori impatriati, adottando un approccio più selettivo e mirato rispetto al passato. Tuttavia, il successo di questa riforma dipenderà dalla capacità del sistema di bilanciare attrattività internazionale e sostenibilità fiscale.
L’Italia dovrà affrontare sfide significative, in particolare per evitare che il nuovo regime venga percepito come meno competitivo rispetto a quelli di altri Paesi europei. Una maggiore cooperazione internazionale, il rafforzamento dei trattati contro la doppia imposizione e un’attenta valutazione degli effetti pratici della normativa saranno essenziali per garantire che il regime continui a essere una leva strategica per il rilancio economico.
Al tempo stesso, il focus su figure professionali altamente qualificate conferisce al sistema una direzione chiara e coerente. Se ben implementato, il nuovo regime potrebbe rappresentare un catalizzatore per attrarre capitale umano e competenze di valore inestimabile per l’economia italiana, trasformando l’Italia in un polo di innovazione e sviluppo per il talento globale.
Se stai pensando di rientrare in Italia, partiamo dalla tua situazione per capire quali passaggi pratici servono e quali professionisti coinvolgere.
FAQ
Il reddito da lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotto in Italia concorre all’imponibile solo per il 50% (40% con figli minori), entro 600.000 euro l’anno.
Almeno tre periodi d’imposta; sei se si lavora in Italia per lo stesso datore o gruppo e non si era già lavorato in Italia, sette se si era già lavorato in Italia prima di partire.
No: il D.Lgs. 209/2023 esclude i redditi d’impresa e gli sportivi professionisti.
Per chi trasferisce la residenza in Italia dal 2027 no, per effetto del D.L. 38/2026.
Fonti consultate3 fonti ufficiali
Leggi, regolamenti e pagine istituzionali verificati dalla redazione per questo articolo.
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 5 (Normattiva)
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 2, testo coordinato con la L. 88/2026 (GU n. 117 del 22/5/2026)
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (GU n. 152 del 3/7/2026, S.O. 26)
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