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Reshoring: incentivi fiscali per il trasferimento in Italia di attività estere

Come funziona l’incentivo dell’articolo 6 del decreto legislativo 209/2023 per chi riporta in Italia attività svolte fuori dall’Unione europea, con le condizioni e il nodo dell’autorizzazione europea.

La risposta in breve

Chi trasferisce in Italia un’attività svolta fuori da UE e SEE paga imposte e IRAP sul 50% del reddito per sei periodi d’imposta. L’incentivo richiede però l’autorizzazione della Commissione europea, che a ottobre 2026 non risulta pubblicata.

Reddito tassato
50%

Imposte sui redditi e IRAP

Durata
6 periodi

Anno del trasferimento più cinque

Vincolo
5 o 10 anni

Dopo il regime, per grandi imprese 10

In questo articolo
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Il reshoring ha assunto un’importanza crescente negli ultimi anni, soprattutto dopo le tensioni geopolitiche e le criticità emerse nelle catene di approvvigionamento globali durante la pandemia di Covid-19. Il termine indica il rimpatrio di attività produttive o economiche che erano state delocalizzate all’estero, spesso per ridurre i costi di produzione. Lo spinge l’attenzione crescente delle imprese alla stabilità e al controllo delle proprie filiere.

Cosa prevede l’incentivo fiscale al reshoring?

Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il cosiddetto «decreto fiscalità internazionale», all’articolo 6 ha introdotto un incentivo per chi trasferisce in Italia attività svolte fuori dall’Unione europea o dallo Spazio economico europeo.

I redditi d’impresa e quelli delle arti e professioni esercitate in forma associata, derivanti da un’attività svolta in un Paese extra UE o extra SEE e trasferita nel territorio dello Stato, concorrono alle imposte sui redditi e all’IRAP solo per il 50%. L’agevolazione vale per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque successivi, quindi per sei periodi d’imposta.

La misura punta a rafforzare il tessuto produttivo nazionale, favorendo il ritorno delle imprese italiane e nuove opportunità di lavoro.

Condizioni e limiti per il reshoring in Italia

L’agevolazione è soggetta a condizioni precise, pensate per evitare abusi e per premiare solo le imprese che si stabiliscono davvero in Italia:

  • Nessuna attività in Italia nei 24 mesi precedenti. L’incentivo non vale per le attività già esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi prima del trasferimento.
  • Contabilità separata. Il contribuente deve tenere evidenze contabili separate, che permettano di verificare il reddito e il valore della produzione agevolati.
  • Mantenimento in Italia. Se nei cinque periodi d’imposta successivi alla fine del regime (dieci per le grandi imprese) l’attività viene trasferita fuori dall’Italia, anche in parte, l’agevolazione viene meno e l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte non pagate, con gli interessi.
Da ricordare
  • L’efficacia dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, perché si tratta di un aiuto di Stato (art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE).
  • Al 9 ottobre 2026 non risulta pubblicata una decisione della Commissione su questo regime: prima di pianificare un trasferimento sull’incentivo, va verificato lo stato dell’autorizzazione.

Prospettive del reshoring in Italia

Il reshoring può essere una scelta strategica per il sistema produttivo italiano, ma l’efficacia dell’incentivo dipende dalla capacità delle imprese di affrontare le sfide operative del rientro e, prima ancora, dal via libera europea.

Gli investimenti in digitalizzazione, automazione e formazione possono rendere il ritorno in Italia sostenibile anche oltre i sei anni di agevolazione. Le agevolazioni fiscali, da sole, non bastano: serve una visione industriale di lungo periodo.

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Domande frequenti

FAQ

No. L’articolo 6 del D.Lgs. 209/2023 riguarda solo le attività svolte in un Paese che non appartiene né all’Unione europea né allo Spazio economico europeo e trasferite in Italia.

La sua efficacia dipende dall’autorizzazione della Commissione europea, prevista dalla norma stessa. Al 9 ottobre 2026 non risulta pubblicata una decisione su questo regime: prima di contarci serve una verifica aggiornata.

Se l’attività viene trasferita fuori dall’Italia, anche in parte, nei cinque periodi d’imposta successivi alla fine del regime (dieci per le grandi imprese), l’agevolazione decade e le imposte risparmiate vanno restituite con gli interessi.

Fonti consultate1 fonte ufficiale

Leggi, regolamenti e pagine istituzionali verificati dalla redazione per questo articolo.

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