Trasferirsi all'estero: quali detrazioni fiscali si perdono e quali restano
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Mutuo prima casa, ristrutturazione, carichi di famiglia, spese sanitarie: la mappa aggiornata di ciò che il non residente può ancora detrarre, con gli interpelli più recenti dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta in breve
Trasferendo la residenza fiscale all’estero non si perdono tutte le detrazioni IRPEF, ma cambia il perimetro: l’art. 24, comma 3 TUIR ne preserva alcune (interessi mutuo prima casa, ristrutturazioni edilizie, donazioni a ONG e cultura) ed esclude le altre (carichi di famiglia, spese sanitarie, istruzione, assicurazioni). Il problema vero è la capienza fiscale: senza redditi imponibili in Italia, le rate pluriennali si perdono di anno in anno per incapienza (Circolare AdE n. 28/E del 25 luglio 2022). Al rientro non si recuperano retroattivamente le rate perse, ma si riprende a fruire di quelle degli anni successivi.
- Quando si diventa non residenti agli occhi del Fisco
La prima domanda da porsi prima di valutare la sorte delle detrazioni è quando, dal punto di vista fiscale, si diventa effettivamente non residenti. Fino al 2023 il criterio era prevalentemente formale: contava soprattutto l’iscrizione anagrafica. Con il D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 — entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 — il legislatore ha riequilibrato il peso degli elementi sostanziali rispetto a quelli formali, allineando la normativa interna alla prassi convenzionale OCSE.
Dal 2024, è considerato fiscalmente residente in Italia chi, per almeno 183 giorni nell’anno (184 se bisestile), soddisfa anche solo uno di questi criteri:
- residenza ai sensi del codice civile, intesa come dimora abituale;
- domicilio inteso, nella nuova definizione del TUIR, come centro principale delle relazioni personali e familiari (non più degli interessi economici);
- presenza fisica sul territorio italiano, computate anche le frazioni di giorno;
- iscrizione anagrafica nella popolazione residente, oggi presunzione semplicemente relativa, superabile con prova contraria.
Il cambiamento più rilevante per chi vive fuori dall’Italia è proprio quest’ultimo: l’iscrizione all’AIRE non basta più, da sola, a chiudere il discorso. Vince chi prova la situazione sostanziale. Chi non integra alcuno dei quattro criteri diventa non residente: paga IRPEF in Italia solo sui redditi prodotti nello Stato (art. 23 TUIR) e applica le regole speciali dell’art. 24 TUIR. È in quest’ultima norma che si gioca la sorte delle detrazioni.
- Detrazioni che restano e detrazioni che si perdono
L’art. 24, comma 3 TUIR adotta una tecnica selettiva: dall’imposta lorda del non residente sono scomputabili solo le detrazioni espressamente elencate. Tutto ciò che non è in elenco non spetta. La logica sottostante è coerente con l’impianto del sistema fiscale italiano: si conservano le agevolazioni con un legame oggettivo con il territorio (la casa, la terra, il patrimonio culturale), si perdono quelle a base personale, perché la valutazione della capacità contributiva soggettiva spetta al Paese di residenza. È lo stesso principio che la Corte di Giustizia UE ha ribadito nella sentenza Schumacker (causa C-279/93) e che si traduce in due elenchi tassativi.
Detrazioni che il contribuente non residente conserva:
- Interessi su mutuo prima casa (19% fino a 4.000 € — art. 15, c. 1, lett. b)
- Interessi su mutui agrari (art. 15, c. 1, lett. a)
- Erogazioni liberali a ONG, beni culturali, istituzioni culturali pubbliche, enti dello spettacolo (art. 15, c. 1, lett. g, h, h-bis, i)
- Recupero del patrimonio edilizio — ristrutturazione, sismabonus, ecobonus, bonus verde (art. 16-bis TUIR)
- Detrazioni per redditi da lavoro, pensione e altri redditi assimilati (art. 13).
La fotografia opposta è altrettanto netta. Le detrazioni che misurano la spesa sanitaria, l’investimento sulla scuola dei figli, la cura della famiglia, la copertura assicurativa restano fuori dal perimetro dell’art. 24 e sono quindi escluse per chi è fiscalmente residente in un altro Paese:
- Carichi di famiglia (coniuge, figli, altri familiari — art. 12)
- Spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c)
- Spese di istruzione scolastica e universitaria (art. 15, c. 1, lett. e ed e-bis)
- Premi assicurativi vita e infortuni (art. 15, c. 1, lett. f)
- Spese funebri, abbonamenti TPL, veterinarie, sport ragazzi.
Una stretta ulteriore arriva dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024): il nuovo art. 12, comma 2-bis TUIR esclude la detrazione per i familiari residenti all’estero ai contribuenti che non sono cittadini italiani né UE/SEE, anche se loro stessi sono fiscalmente residenti in Italia. Una previsione che colpisce in particolare i lavoratori extra-europei con famiglia rimasta nel Paese d’origine.
- La regola Schumacker: chi vive in UE/SEE può salvare tutte le detrazioni
Il sistema dell’art. 24 conosce un’eccezione importante per chi resta dentro lo spazio europeo. È la cosiddetta regola Schumacker, che prende il nome dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 febbraio 1995 (causa C-279/93) e oggi vive nell’art. 24, comma 3-bis TUIR. Il principio si capisce meglio con un esempio.
Anna è italiana e si trasferisce in Belgio per lavoro, ma il suo unico reddito significativo resta il canone di un negozio che possiede a Roma: vale il 90% di tutto quello che incassa nell’anno. In Belgio, dove ha un piccolo stipendio, il fisco locale non le riconosce praticamente nulla in detrazioni perché lì guadagna troppo poco. Senza un correttivo, Anna si troverebbe in mezzo: troppo poco reddito in Belgio per essere “vista” dal fisco belga, troppo poco residente in Italia per accedere alle detrazioni piene. La regola Schumacker risolve esattamente questo paradosso: se la maggior parte del reddito mondiale è prodotto in Italia, il contribuente viene trattato come un residente, con accesso a tutte le detrazioni.
In concreto, servono tre condizioni cumulative:
- residenza in uno Stato UE o SEE che assicuri lo scambio di informazioni con l’Italia (anche Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
- almeno il 75% del reddito mondiale prodotto in Italia (al lordo degli oneri deducibili);
- nessun beneficio fiscale analogo riconosciuto nel Paese di residenza.
L’opzione si esercita barrando l’apposita casella “non residenti Schumacker” del frontespizio del Modello Redditi PF, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva. Attenzione al perimetro geografico: la regola non si applica a chi vive in Svizzera, Regno Unito post-Brexit, Stati Uniti, Panama, Emirati e in tutti gli altri Paesi extra-UE/SEE. Per costoro vale la regola restrittiva del comma 3, senza correttivi.
- Mutuo prima casa: la deroga "motivi di lavoro"
La detrazione del 19% sugli interessi del mutuo per l’abitazione principale (art. 15, c. 1, lett. b TUIR) è normalmente legata alla dimora abituale nell’immobile. Quando il contribuente cessa di abitarlo, la detrazione si perde dall’anno successivo. Il legislatore ha però previsto una deroga espressa per i trasferimenti per motivi di lavoro — anche quando il lavoro porta all’estero — pensata per non penalizzare chi è costretto a spostarsi senza poter né vendere la casa né rinunciare al beneficio.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato il principio nella FAQ pubblicata su FiscoOggi il 17 luglio 2025, in continuità con la Circolare 21/E del 23 aprile 2010. Il principio si applica anche a chi parte da emigrato e poi acquista in Italia, fattispecie disciplinata dalle agevolazioni prima casa per residenti all’estero riformate dal D.L. 69/2023.
La detrazione si conserva soltanto se ricorrono, contemporaneamente, queste quattro condizioni:
- il trasferimento all’estero è avvenuto dopo l’acquisto dell’immobile;
- la dimora abituale era stata trasferita nell’immobile entro un anno dall’acquisto, prima della partenza;
- permangono le esigenze lavorative che hanno motivato il trasferimento;
- il contribuente non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero.
C’è un dettaglio operativo che spesso sorprende e che è bene mettere a fuoco. La deroga continua a operare anche se l’immobile italiano viene affittato: il contribuente può detrarre gli interessi del mutuo e nello stesso tempo dichiarare i canoni come reddito fondiario. In molti casi è proprio questo doppio binario — interessi deducibili da un lato, canoni imponibili dall’altro — che genera in Italia la capienza IRPEF necessaria a scomputare anche altre detrazioni residue, come quelle di ristrutturazione.
- Bonus ristrutturazione: aliquota ridotta per gli AIRE
Sulle detrazioni dell’art. 16-bis TUIR il principio di accesso è ampio: la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, conferma che possono fruirne tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o non residenti. Restano però due nodi che fanno la differenza nella pratica: l’aliquota e la capienza.
Il primo nodo riguarda la misura del beneficio. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una struttura a due binari, premiando l’abitazione principale rispetto alle seconde case e agli altri immobili. La Manovra 2026 (L. n. 207/2025, approvata il 30 dicembre 2025) ha prorogato per un anno le aliquote più favorevoli del 2025, rinviando al 2027 la prima riduzione.
| Anno spese | Abitazione principale | Altri immobili |
|---|---|---|
| 2025 | 50% | 36% |
| 2026 (proroga Manovra 2026) | 50% | 36% |
| 2027 | 36% | 30% |
| 2028 - 2033 | 30% | 30% |
Tetto di spesa stabile a 96.000 € per unità immobiliare. Per chi vive all’estero la lettura della tabella merita un’attenzione particolare. Con la Risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il cittadino italiano fiscalmente residente all’estero — nel caso esaminato un AIRE residente in Svizzera — può fruire solo del 36%, non del 50% maggiorato. La motivazione è limpida: l’immobile in Italia non può qualificarsi come abitazione principale, perché manca la dimora abituale richiesta dall’art. 10, c. 3-bis TUIR, e la residenza all’estero è incompatibile con questo requisito. Il principio era già stato fissato dalla Risoluzione n. 136/E dell’8 aprile 2008 e confermato dalla Circolare AdE n. 8/E del 19 giugno 2025.
Il secondo nodo è la capienza, ed è il più insidioso. La detrazione si fruisce in dieci quote annuali e funziona da scomputo dell’IRPEF lorda dell’anno: se l’imposta lorda italiana non è sufficiente, la rata di quell’anno si perde definitivamente, senza possibilità di trascinare l’eccedenza sull’anno successivo. Lo ha chiarito in modo sistematico la Circolare AdE n. 28/E del 25 luglio 2022, raccolta della prassi sui bonus edilizi. La conseguenza pratica è severa: per chi vive all’estero senza redditi imponibili in Italia, ogni anno di residenza estera consuma una quota della detrazione.
- Il caso: cosa succede alle rate residue dopo il trasferimento
Per capire concretamente come funziona il meccanismo, conviene seguire un caso. Marco, ingegnere milanese, nel 2024 ha sostenuto 60.000 € di lavori di ristrutturazione sulla sua abitazione principale. Detrazione spettante 30.000 €, ripartita in 10 rate da 3.000 €. Nel 2026 si trasferisce in Germania per lavoro e si iscrive all’AIRE. L’appartamento di Milano viene affittato a 1.200 €/mese.
| Anno | Rata teorica | Reddito imponibile in Italia | Esito |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 3.000 €/anno | Lavoro dipendente IT | Rata fruita per intero |
| 2026 | 3.000 € | Lavoro It (3 mesi) + Canoni | Fruibile in capienza |
| 2027- 2033 | 3.000 €/anno | Solo canoni di locazione | Fruibile entro lacapienza dei canoni |
Il canone di locazione genera reddito fondiario imponibile in Italia anche per il non residente (art. 23, c. 1, lett. a TUIR): è proprio quel reddito a creare la capienza IRPEF necessaria a scomputare la rata. Se Marco lasciasse l’appartamento sfitto e improduttivo, le rate dal 2027 sarebbero progressivamente perse.
C’è un secondo livello del ragionamento, particolarmente rilevante per le coppie. La detrazione dell’art. 16-bis è personale e segue il singolo contribuente: chi sostiene la spesa, e ne risulta intestatario di fatture e bonifici parlanti, fruisce della propria quota. Quando l’immobile è in comproprietà tra coniugi e le spese sono ripartite al 50%, il trasferimento all’estero di uno solo di essi non incide sulla quota dell’altro. Il coniuge espatriato perderà, anno per anno, le rate di propria competenza nei periodi di incapienza; il coniuge che resta in Italia continuerà a fruire regolarmente del 50% di sua spettanza. Da qui una lezione operativa concreta: in famiglia, se è prevedibile un trasferimento, intestare bonifici parlanti e fatture al coniuge che rimarrà in Italia è una pianificazione fiscale lecita ed efficiente ma, attenzione alla determinazione del proprio centro vitale degli interessi.
- Quattro strategie per non perdere le detrazioni
Il quadro normativo lascia comunque spazio a una pianificazione preventiva. Il fiscalista che assiste l’espatriato dispone, sostanzialmente, di quattro leve, che vanno valutate in base alla durata prevista del trasferimento, all’eventuale rientro e alla composizione del patrimonio italiano del contribuente.
- Conservare reddito imponibile italiano. Canoni di locazione, dividendi italiani, plusvalenze su partecipazioni qualificate, redditi da lavoro autonomo prestato in Italia, pensione pubblica: tutto ciò che genera IRPEF lorda mantiene capiente il contribuente e protegge le rate residue.
- Vendere o donare l’immobile. L’art. 16-bis, comma 8 TUIR prevede che, in caso di vendita prima del decennio, le quote residue passino automaticamente all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo. Stesso effetto per la donazione, anche a un familiare. Per chi non avrà redditi italiani, donare l’immobile a un figlio rimasto in Italia salva spesso la maggior parte del beneficio.
- Cessione del credito o sconto in fattura. Resta possibile nei casi residuali ammessi dopo il blocco del D.L. 11/2023. Con la Risposta a interpello n. 60 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il non residente proprietario di un immobile italiano può cedere il credito anche in assenza di IRPEF su cui scomputare la detrazione: la sola titolarità dell’immobile genera reddito fondiario, requisito sufficiente per accedere all’opzione.
- Ripartire le spese tra coniugi prima della partenza. Applicazione pratica del principio della comproprietà: chi resta in Italia conserva pienamente il diritto sulla propria quota. La ripartizione va decisa al momento del bonifico parlante, non a posteriori, perché — come confermato dall’Agenzia delle Entrate in più occasioni — la qualificazione delle spese non può essere modificata in periodi d’imposta successivi.
- Pensionato pubblico o pensionato privato: la differenza che pesa
Sui pensionati che si trasferiscono all’estero circola un equivoco diffuso: pensare che “pensione pubblica” significhi automaticamente “pensione INPS”. Non è così. Ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni — modellate sull’art. 19 del Modello OCSE — la natura della pensione dipende dal lavoro che l’ha generata, non dall’ente che la eroga. La distinzione è tutt’altro che teorica: cambia il Paese che ha potestà impositiva, e di conseguenza la capienza IRPEF italiana del pensionato.
Pensione PUBBLICA — il lavoratore prestava servizio allo Stato:
- ex dipendenti statali, comunali, regionali, di ASL e ospedali pubblici;
- docenti e personale ATA della scuola pubblica;
- magistrati, militari, forze dell’ordine, vigili del fuoco;
- ricercatori e docenti universitari pubblici, ex INPDAP.
Queste pensioni restano imponibili esclusivamente in Italia anche quando il pensionato si trasferisce all’estero (art. 19 §2 Modello OCSE). La capienza IRPEF italiana si conserva e con essa la possibilità di scomputare le detrazioni pluriennali, comprese le rate di ristrutturazione.
Pensione PRIVATA — il lavoratore prestava servizio nel privato:
- ex dipendenti di aziende private (industria, commercio, servizi);
- ex artigiani, commercianti, autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- titolari di pensioni complementari da fondi pensione e casse professionali.
Le pensioni di natura privata sono di norma imponibili solo nel Paese di residenza del pensionato. Una volta perfezionata la detassazione presso l’INPS come sostituto d’imposta, cessa la capienza italiana e con essa la possibilità di scomputare le rate residue. È la situazione tipica dei pensionati italiani che si trasferiscono in Albania, Grecia,per accedere alla detassazione: per non perdere le detrazioni in corso, va pianificato prima della partenza.
Da ricordare
L’INPS eroga sia pensioni “pubbliche” (ex INPDAP) sia pensioni “private”. Quello che cambia agli effetti convenzionali è l’origine del rapporto di lavoro, non l’ente erogatore. Una circostanza che ha conseguenze concrete sulla detassazione e, di riflesso, sulle detrazioni IRPEF residue
- Il rientro in Italia: cosa si può ancora recuperare
Per chiudere il cerchio resta il caso del rientro in Italia. La Circolare AdE n. 28/E del 25 luglio 2022 lo affronta in modo netto. Chi ha rate non fruite per incapienza durante l’espatrio non può recuperarle retroattivamente: le quote di quegli anni sono perse. Può però riprendere a scomputare le rate degli anni successivi al rientro, indicando in dichiarazione il numero progressivo della rata corrispondente al periodo d’imposta di fruizione.
Riprendendo il caso di Marco: se rientrasse in Italia nel 2030 dopo quattro anni di residenza in Germania senza canoni di locazione, perderebbe le rate dal 2027 al 2030, ma riprenderebbe a fruire delle rate dal 2031 al 2033, per i tre anni residui del decennio agevolato.
Per i pensionati che valutano il rientro dall’estero, il legislatore sta inoltre lavorando a regimi agevolati specifici, come la proposta di flat tax al 4% per chi sceglie comuni delle aree interne. Si tratta però di una proposta in discussione parlamentare, non di una misura in vigore.
Il messaggio finale è univoco: la legge italiana non penalizza chi parte con una decadenza automatica, ma rimette al contribuente l’onere di mantenere — o pianificare in anticipo — le condizioni economiche che rendono fruibili le detrazioni. Misurare la propria futura capienza IRPEF italiana, prima della partenza, è il primo passo concreto per non lasciare soldi sul tavolo.
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