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Non solo ex Inpdap: ecco chi altro non può accedere ai benefici fiscali in Grecia

Da quando alcuni Stati europei hanno iniziato ad attirare capitali grazie all’introduzione di regimi di tassazione agevolata rivolti ai pensionati, alcune categorie sono da sempre rimaste escluse dal poter concorrere all’ottenimento di tali benefici: è il caso dei pensionati ex INPDAP.
Molto spesso nel nostro lavoro, ci è capitato di raccogliere un malcontento generale da parte di questa categoria svantaggiata che desidera ricevere motivazioni chiare rispetto all’impossibilità di poter accedere ad un’imposizione fiscale agevolata in un altro Paese. Per questa ragione, abbiamo deciso di chiarire questo aspetto nei nostri approfondimenti sugli ex INPDAP in Portogallo e gli ex INPDAP in Grecia, i due Paesi in cui offriamo assistenza al trasferimento.
Come forse già saprai, da luglio 2020, anche il Governo ellenico ha deciso di attrezzarsi in ottica di sviluppo economico ed ha introdotto una tassazione agevolata al 7% per 15 anni, rivolta a coloro che possiedono un reddito da pensione da fonte estera.
Requisiti per poter accedere a tali benefici fiscali in Grecia sono:
- Non essere stato residente fiscale in Grecia nei cinque anni precedenti degli ultimi sei prima del trasferimento della residenza fiscale;
- Trasferire la propria residenza fiscale da uno Stato con cui è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in materia fiscale con la Grecia;
- Essere beneficiario di un reddito da pensione prodotto in un Paese diverso dalla Grecia.
Quello che però non tutti sanno è che vi sono altre categorie di pensionati che non possono accedere ai benefici fiscali in Grecia.
La Convenzione di non doppia imposizione tra Italia e Grecia in vigore dal 1990, stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
Tuttavia, la suddetta Convezione prevede un Protocollo aggiuntivo che, alla lettera i), stabilisce che gli ex lavoratori appartenenti ai seguenti enti sono imponibili esclusivamente in Italia, anche in caso di trasferimento in Grecia:
- Ferrovie dello Stato;
- Poste e Telecomunicazioni;
- Istituito Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.);
- Ente Italiano per il Turismo;
- Banca d’Italia.
Le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo ai servizi resi a tali enti quindi sono regolate dalle disposizioni inerenti le funzioni pubbliche (par. 1 e 2 art. 19).
Considerato però il lasso di tempo trascorso dalla stipula della Convenzione ed i fenomeni di privatizzazione che hanno coinvolto alcuni degli enti citati (es. F.S.), l’esatta individuazione delle pensioni da “funzioni pubbliche” escluse dell’ambito di applicazione del Regime Fiscale Agevolato deve essere però valutata caso per caso sulla base dell’effettiva qualificazione della pensione che è di fatto determinata ai sensi della legge italiana.
Pertanto se sei un pensionato, fai parte di una delle categorie appena citate, ma non sei sicuro di poter accedere ai benefici fiscali in Grecia, ti consigliamo di rivolgerti al tuo ente previdenziale per maggiori approfondimenti.

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